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IL TESTO DELLA CIRCOLARE

Pensionamento, Madia non cambia le regole per dirigenti e sanitari SSN

Pensionamento, Madia non cambia le regole per dirigenti e sanitari SSN
Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario continua a valere la normativa previgente: limite massimo per il collocamento a riposo al compimento del 65mo anno di età.
Il Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia ha firmato la  circolare  che conferma e regola l'uscita obbligatoria (fanno eccezione i magistrati) dalla Pubblica amministrazione per chi abbia raggiunto l'età della pensione e ridefinisce la disciplina della risoluzione unilaterale. Il ricambio generazionale dei dipendenti pubblici si può dire definitivamente avviato. Il provvedimento prevede la risoluzione del rapporto di lavoro «obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale».

Regime speciale per il SSN. Un paragrafo è dedicato al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, per i quali continua a valere la normativa previgente che individua il limite massimo per il collocamento a riposo al compiemto del 65mo anno di età «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con limite massimo di permanebnza al settantesimo anno di età». (v. paragrafo 2.3.2 della Circolare)*

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Tra le novità del Dl Madia, la ridefinizione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. In materia, la circolare specifica come il Dl 90/2014 esclude un limite temporale di applicabilità, in maniera che l'istituto è utilizzabile a regime da tutte le Pa. Ampliata anche la platea delle amministrazioni interessate, con inclusione della Autorità indipendenti. Rimangono invece fuori dall'ambito di applicazione le categorie di personale regolate da regimi di accesso al pensionamento speciali (es.  personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).
In termini di procedura, la riformulazione della normativa «rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati». Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova normativa stabilisce in sei mesi.

La circolare è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti. Il documento arriva a sei mesi dalla conversione del Decreto Legge Madia (n. 90/2014 -convertito in legge 114/2014), entrato in vigore quest'estate, che prevedeva dopo il 31 ottobre 2014 l'abolizione del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti per la messa a riposo.
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(*) 2.3.2. Il regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione il regime speciale previsto dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il comma 1 del citato articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario (dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica) la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. Come previsto dalla citata disposizione, l'amministrazione potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. In questo caso, la prosecuzione del rapporto non costituisce un trattenimento in servizio, ma l'applicazione di una specifica disciplina del limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

Anticipando quanto meglio specificato in seguito, occorre tuttavia segnalare che, salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

CIRCOLARE_MADIA_N._2_DEL_19_FEBBRAIO_2015.pdf413.08 KB