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PROROGA

Valutazione dei Rischi: autocertificazione fino al 30 giugno 2013

Valutazione dei Rischi: autocertificazione fino al 30 giugno 2013
Più tempo ai professionisti-datori di lavoro prima di passare alle procedure standard.
E' stato inserito nella "Legge di Stabilità 2013", in approvazione definitiva oggi alla Camera, l'emendamento che proroga al 30 giugno 2013 la validità dell'autocertificazione della Valutazione dei Rischi ai fini del D. Lgs. 81/08.
Ci sarà quindi più tempo anche per la compilazione del nuovo "Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato".

Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi negli studi professionali sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012,  in attuazion delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Le procedure standard, per effetto della Legge di stabilità, slittano a luglio del 2013. Fino ad allora, si proseguirà secondo il metodo dell'autocertificazione.

"L'autocertificazione- raccomanda Carlo Pizzirani, Responsabile dei Corsi di formazione dell'ANMVI sulla sicurezza del lavoro -non deve sostituire l'esecuzione della valutazione". A ribadirlo è recentemente intervenuta una sentenza della Cassazione, che ha chiarito come l'autocertificazione non vada sottovalutata, ma debba comunque essere dettagliata e contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tale compito non è delegabile; anche se svolto da un tecnico di fiducia, il datore di lavoro ne porta comunque la responsabilità.