• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30964
EMENDAMENTI

RC professionale: cancellata la colpa lieve, valgono le linee guida

RC professionale: cancellata la colpa lieve, valgono le linee guida
Proseguono in commissione Sanità al Senato, con rilevanti novità, i lavori sul disegno di legge sulla responsabilità professionale in sanità.


Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria (articolo 6)- Un emendamento del senatore Amedeo Bianco cancella la colpa “lieve” del decreto Balduzzi e riscrive interamente l'articolo 6 del disegno di legge. La punibilità per responsabilità colposa per morte o lesioni personali, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, viene esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Il decreto Balduzzi - confortato a suo tempo dalla Corte Costituzionale - stabiliva che nel caso di "colpa lieve", l'esercente la professione sanitaria non risponde penalmente ma civilmente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il testo prevedeva che il giudice, "anche nella determinazione del risarcimento del danno, tenesse debitamente conto della condotta" del sanitario  che abbia seguito buone prassi e linee guida.

Le linee guida- Potranno essere elaborate, non più solamente dalle società scientifiche, ma anche da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Le linee guida dovranno essere aggiornate con cadenza biennale.

Quanto al decreto del Ministero della Salute che dovrà regolamentare l'iscrizione in un apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, vengono inseriti alcuni requisiti minimi: rappresentatività sul territorio nazionale; la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

Per effetto di un emendamento della Sen Nerina Dirindin  l'emanazione del decreto il Ministero della Salute avrà a disposizione novanta giorni e non più centottanta come nel testo precedente.

Rc professionale: il ddl si applica anche ai veterinari llpp