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NOTA DELLA DGSAF

Anagrafe apistica:sanzioni per chi non denuncia gli alveari

Anagrafe apistica:sanzioni per chi non denuncia gli alveari
Con la Legge 154/2016 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici. Elevabili sanzioni fino a 4mila euro.
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha diffuso una nota di chiarimenti sulle novità in vigore dal 25 agosto scorso.  Con la Legge 154/2016 sono state introdotte  sanzioni specifiche per chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari presso i Servizi Veterinari competenti e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.

La nota ministeriale- divulgata dalla FNOVI- videnzia inoltre che tra gli obblighi previsti a carico degli apicoltori, o loro delegati, figura non solo la denuncia di detenzione degli alveari, ma anche la comunicazione alla Banca Dati Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza,revedendo anche in questo caso l’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria per omesso aggiornamento della BDA.

A questo proposito, la direzione ministeriale ricorda la nota del 24 marzo scorso, (prot. n. 7447) : "nel caso di riscontro di non conformità all’atto dei controlli effettuati, in linea con quanto stabilito per i controlli inerenti le anagrafi degli animali delle specie zootecniche, è possibile utilizzare lo strumento della prescrizione, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58: “qualora si tratti del primo accertamento (inteso come primo riscontro di non conformità) presso l’azienda di un detentore di animali, l’Autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l’esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali,prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una
completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte”.

Obbligo di comunicazione e registrazione delle variazioni- La DGSAF  sottolinea che seppure ad oggi la normativa di settore non prevede l’obbligo di registrazione in BDA di tutte le tipologie di movimentazione, ma solo "degli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione o la cessazione delle attività di un determinato apiario”, la disposizione inserita nella Legge in questione è tuttavia in linea con quanto previsto dal punto 12 del Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica
nazionale”, in merito alla possibilità di variare la tipologia di movimentazioni per le quali è obbligatoria la registrazione in BDA.

Verso l'estensione a tutto il territorio nazionale- L’obbligo di comunicazione e registrazione di tutte le movimentazioni è peraltro già previsto da specifiche leggi regionali e la Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari sta valutando, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province Autonome, la possibilità di estendere tale disposizione  a tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la corretta gestione ed implementazione dell’anagrafe apistica nazionale e consentire una efficace sorveglianza delle malattie delle api, e più nello specifico contrastare la diffusione di Aethina Tumida sul territorio nazionale.

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. GU Serie Generale n.186 del 10-8-2016