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LA SENTENZA

Multa al Veterinario, Cassazione: non è 'stato di necessità'

Multa al Veterinario, Cassazione: non è 'stato di necessità'
La Cassazione dà ragione al Ministero dell’Interno che vince il ricorso. Confermata la multa al Medico Veterinario che, commettendo varie infrazioni, guidava verso il proprio paziente, un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”. La Cassazione smentisce il Giudice di Pace. La deontologia? Non autorizza a infrangere la legge.

Paga la multa il Medico Veterinario che viola il Codice della Strada per eccesso di velocità, sorpasso di autovetture ferme ad un semaforo rosso, invasione della corsia opposta, violazione del semaforo e velocità pericolosa in centro abitato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione del Giudice di Pace, favorevole all'annullamento dell'ammenda inflitta al Medico Veterinaria, e confermato invece la bontà del ricorso del Ministero dell'Interno.

Per gli Ermellini, non esime la motivazione fornita dal professionista agli agenti della polizia stradale: la necessità di recarsi in visita da un cane “affetto da osteosarcoma in fase terminale”. La Cassazione non ha riconosciuto lo stato di necessità: non c’è stata “una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile”. Non era questo il caso. La Corte si richiama a dei precedenti in giurisprudenza che hanno visto soccombente la posizione di altri Medici Veterinari.

L’aver addotto il Codice deontologico non ha convinto la Suprema Cortei: “Il dovere deontologico di prestare le cure richieste non autorizza il Veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale”- è scritto in sentenza. Ancor più severo il giudizio del  secondo Tribunale che ha dato ragione al Ministero dell’Interno: “Un cane, in disparte il rispetto per la sua vita, è sicuramente un bene patrimoniale”.

La massima conclusiva è dunque stata: “Paga la multa per eccesso di velocità l’automobilista che supera i limiti per salvare un animale in pericolo di vita. Infatti, in questi casi non opera la scriminante dello stato di necessità neppure se a commettere l’infrazione è il veterinario che si precipita per un’urgenza. (Cassazione, Ordinanza 4834, sezione Sesta - 2 del 01-03-2018)