• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30861
IN GAZZETTA UFFICIALE

Specie esotiche invasive in Italia, decreto di adeguamento

Specie esotiche invasive in Italia, decreto di adeguamento
Entrerà in vigore il 14 febbraio il decreto legislativo 230/2017 che adegua l'Italia alle norme europee sulle specie esotiche invasive: prevenzione dell'introduzione e gestione della loro diffusione. Elenco nazionale stilato dal Ministero dell'Ambiente. Controlli veterinari in capo ai PIF. Norma transitoria per i proprietari di specie "aliene" da compagnia.


Il decreto legislativo 230/2017 stabilisce i divieti riguardanti  gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale, che non potranno essere introdotti e nemmeno detenuti, allevati, trasportati, commercializzati, ceduti a titolo gratuito, nè posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente anche in confinamento.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio, detta le norme dei controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'Ambiente nei casi consentiti dal Regolamento europeo 1143/2014 (articoli 8 e 9).  Prevista anche l'identificazione dei vettori di introduzione accidentale che richiedono l'adozione di azioni prioritarie

Il decreto istituisce il sistema nazionale di sorveglianza (articolo 14 del Regolamento 1143/2014 e disciplina le misure volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale.
Sono previste sanzioni per la violazione delle disposizioni sia del regolamento europeo  che del decreto nazionale. Una disciplina transitoria detta le condizioni per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive, per i detentori commerciali e per i proprietari a scopo non commerciale.

Coordinamento con i controlli veterinari- In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i controlli  veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera. E' pertanto ai  PIF che vengono assegnati i controlli in materia di specie invasive.

Elenco nazionale basato sulla sorveglianza- Sarà il Ministro dell'ambiente a stilare e ad aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza coordinato dal MinAmbiente con il supporto dell'ISPRA.
Al  sistema di sorveglianza è affidato il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.  Il monitoraggio e' finalizzato a rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di  specie esotiche invasive nonche' i vettori tramite i quali gli esemplari di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono. Al sistema di sorveglianza spetta anche il compito di individuare le misure piu' opportune sia di  eradicazione rapida  che di gestione.

Rilevamento precoce ed eradicazione rapida - Spetta alle Regioni e alle Province autonome di comunicare "senza indugio", al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA la comparsa ( o la ricomparsa) sul proprio territorio o parte di esso di specie di rilevanza unionale o nazionale,  la cui presenza non era fino a quel momento nota (o ricomparse dopo l'eradicazione).
" Senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione", spetta al Ministero dell'Ambiente- sentiti ove opportuno anche altri Dicasteri-  disporre le  misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome interessate. Le misure sono da considerarsi "connesse e
necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat" minacciati.

L'applicazione delle misure di eradicazione rapida spetta alle Regioni e agli enti gestori di aree protette. L'eliminazione della popolazione di specie esotica invasiva deve essere "completa e permanente", "risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanita' animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente".

Gestione di esemplari ampiamente diffusi- Spetta al Ministero dell'Ambiente stabilire le  misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversita', sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. L'applicazione delle misure di gestione spetta alle Regioni che "devono svolgere le attivita' con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati".

Ripristino dell'ecosistema- Concluse le operazioni di eradicazione rapida o  di gestione le Regioni sono tenute, previo parere ministeriale e di un favorevole rapporto costo-beneficio, alla ricostituzione di un ecosistema che e' stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.

Costi e sanzioni- "Qualora individuate", le persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio delle specie esotiche invasive dovranno farsi carico dei costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, nonche' i costi di ripristino dell'ambiente. Tutte le sanzioni previste dal decreto sono destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale,  possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere oppure possono essere autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso sia regolarmente denunciato e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita.




Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.