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IL DOCUMENTO

Cumulo gratuito, ecco l'attesa circolare INPS

Cumulo gratuito, ecco l'attesa circolare INPS
"Finalmente la tanto attesa circolare. ENPAV è già pronta". Il Presidente dell'Ente di Previdenza dei Veterinari, Gianni Mancuso, commenta la circolare inviata dall''Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a tutte le casse: istruzioni applicative per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Primi chiarimenti da ENPAV. .
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Con l'emanazione della circolare n.140 del 12 ottobre, "l'INPS ci consente di fare un altro passo avanti verso l'operatività del cumulo gratuito". Lo dichiara il Presidente ENPAV, ricordando che l'Ente di Via Castelfidardo "ha già deliberato in proposito. Adesso- aggiunge Gianni Mancuso- si potranno varare le convenzioni con le singole casse".

Saranno infatti 19, tante quante sono le casse e gli enti riuniti in Adepp, le convenzioni da stipulare con l'INPS, per dare concreto seguito alla norma inserita nella Legge di Stabilità a dicembre del 2016.
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’Inps, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

La circolare n.140/2017 affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Primi chiarimenti dall'ENPAV- "Con riguardo al calcolo della quota di pensione INPS, un passaggio della circolare n.140 precisa espressamente che per determinare l’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione ( retributivo, misto o contributivo), ai fini dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, l’INPS considererà solo la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria , le forme esclusive e sostitutive della medesima , nonché la gestione separata.

"In sostanza - spiega l'ENPAV- per la determinazione dei 18 anni al 31.12.1995, necessari per l’applicazione del metodo di calcolo retributivo, non rilevano le contribuzioni versate presso le altre gestioni previdenziali diverse da quelle citate e quindi, nel caso di specie, non rilevano i contributi versati presso l’Enpav. Su questo aspetto riguardante il metodo di calcolo della quota INPS, la circolare ha dato una interpretazione del c. 246 che potrà generare reazioni forti da parte di coloro che avrebbero potuto acquisire, attraverso il regime del cumulo, sia il diritto alla pensione sia un sistema di calcolo presumibilmente più vantaggioso".

La circolare precisa inoltre che la domanda di pensione dovrà essere presentata presso l’ Ente di ultima iscrizione; in caso di iscrizione contestuale a più forme previdenziali , l’interessato ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Il cumulo gratuito avrebbe dovuto entrare pienamente in vigore dal 1 gennaio 2017, ma la mancanza di disposizioni attuative ne ha ritardato l'operatività. Fino al via libera del Ministero del Lavoro, pochi giorni fa, alla circolare ufficializzata il 12 ottobre scorso. L'istituto del cumulo gratuito è stato esteso per la prima volta ai liberi professionisti iscritti alle rispettive gestioni previdenziali privatizzate. Le prime disposizioni fornite dall'INPS con la circolare n. 60 del 16 marzo 2017 non erano sufficienti a chiarire del tutto le modalità applicative della norma contenuta nella Legge n. 232 del 2016 (Legge di Stabilità).

La circolare è arrivata, dopo un lungo confronto, che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto stesso. Ulteriori istruzioni saranno emanate dall’INPS a seguito della stipula dei previsti rapporti convenzionali con le Casse professionali.

pdfCOMUNICATO_ENPAV_SU_CIRCOLARE_INPS_12_OTTOBRE_2017_copy.pdf328.83 KB
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pdfCIRCOLARE_INPS_-_N._140_del_12-10-2017.pdf59.62 KB
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di
cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.