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14 COMMISSIONE DEL SENATO

Generici veterinari, prezzo ridotto rispetta il diritto UE

Generici veterinari, prezzo ridotto rispetta il diritto UE
La riduzione obbligatoria del prezzo dei generici veterinari rispetta i principi della libera circolazione delle merci in Europa. Il via libera della 14° Commissione Politiche Europee è accompagnato da una osservazione che spiega la compatibilità dell'articolo 2 con i principi dei mercato comune.
La 14° Commissione Politiche Europee del Senato ha trasmesso alla competente Commissione Sanità il proprio parere sul DDL "Misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari" risultante dall'unificazione- con riformulazioni- dei DDL Amati (540) e De Poli (499).

Il parere della 14° Commissione è "favorevole, con una osservazione", sul testo unificato, "contrario" a sei proposte emendative e "non ostativo" sugli altri emendamenti, al cui esame provvederà la Commissione Sanità.

E' stata la relatrice Sen Fabiola Anitori (AP-CpE-NCD) ad illustrare il testo unificato nella seduta del 28 giugno scorso, ricordando il precedente parere contrario sui testi Amati e De Poli, in quanto contrastanti con le norme sull'uso in deroga disciplinate dal Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari. Anche in questa occasione, compito della 14° Commissione è stato di verificare la compatibilità del nuovo testo con il diritto europeo. E questa volta il responso è stato favorevole.

Riduzione obbligatoria del prezzo al pubblico dei generici veterinari- L'osservazione della 14 Commissione riguarda l'articolo 2 del testo in esame, in base al quale il titolare dell’AIC di un medicinale generico deve assicurare un prezzo di vendita al pubblico ridotto di almeno il 20% rispetto al corrispondente medicinale veterinario di riferimento (comma1); lo stesso articolo, applica il medesimo 'sconto' del 20% al prezzo di vendita applicato in un Stato membro (comma2). Queste due disposizioni, in sostanza, "fissano un prezzo massimo per le vendite di medicinali veterinari generici, parametrato al prezzo di vendita del corrispondente medicinale veterinario di riferimento, a seconda che sia autorizzato in Italia o in altro Stato membro".

Effetto discriminatorio? - Nel confrontare queste disposizioni con il diritto comunitario e con la giurisprudenza comunitaria, la 14° Commissione Politiche Europe conclude che esse non producono un effetto discriminatorio a danno dei prodotti importati (circostanza che le renderebbe incompatibili con i Trattati sulla libera circolazione delle merci nella UE). La discriminazione si realizza quando il prezzo è fissato "ad un livello talmente basso" che gli operatori possono importare il prodotto soltanto in perdita o siano indotti a dare la preferenza ai prodotti nazionali".

Conformità ai principi europei di uguaglianza, proporzionalità e concorrenza- In conclusione, "non sembra possibile ravvisare un effetto discriminatorio nella fissazione di prezzi (massimi) di vendita differenziati, per come prefigurati dai commi 1 e 2 dell’articolo 2. Al contrario, l’aver parametrato la riduzione obbligatoria di prezzo al prezzo di commercializzazione del medicinale veterinario di riferimento nello Stato membro in cui è stato autorizzato e commercializzato, sembra rispondere ai requisiti propri:
-del principio di uguaglianza (la riduzione del 20 per cento si applica ad uno stesso parametro iniziale)
-del principio di proporzionalità (la riduzione del 20 per cento non rende impossibile o più difficoltosa la vendita dei prodotti)
-del principio di concorrenza (gli operatori possono ridurre ulteriormente il prezzo di vendita del medicinale generico).

Avvertimento finale- Nella stessa seduta, la 14° Commissione ha esaminato anche le proposte emendative (fascicolo non ancora pubblicato), invitando la Commissione Sanità a non discostarsi dai suddetti principi, nell'esaminare alcuni emendamenti, che, proponendo di discostarsi significativamente dal parametro del 20% potrebbero configurare una "minore rispondenza al principio di proporzionalità".

Sintesi del testo unificato- Si compone di tre articoli: l’articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge:i migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere; l’articolo 2 riguarda la commercializzazione dei medicinali veterinari generici; l’articolo 3 concerne la cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio.

Il testo del parere approvato dalla 14° Commissione Politiche Europee del Senato

DDL medicinali veterinari: parere non ostativo sul nuovo testo