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DDL AMATI

Farmaci veterinari e generici: inizia l'iter in Commissione

Giovedi' prossimo, la Commissione Igiene e Sanita' del Senato ha calendarizzato il disegno di legge 540 sull'uso di medicinali in deroga, per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti. Ne dà notizia la Sen Silvana Amati, prima firmataria della orororor vet greenproposta depositata nel 2013.
Il Ddl ha il duplice scopo di salvaguardare la salute e il benessere "psico-fisico degli animali d’affezione non destinati a produrre alimenti per l’uomo" e di contenere la spesa farmaceutica "che le famiglie, lo Stato, le regioni, le province e i comuni devono sopportare per il mantenimento in salute di tutti gli animali  d’affezione ricoverati nei canili e nei gattili, nei rifugi sanitari pubblici e nelle strutture soggette a contributi pubblici".

Articolo unico- Il Ddl si propone di modificare l'articolo 10 del decreto legislativo 193/2006 (Codice del Farmaco Veterinario) e "avvicina la normativa dei farmaci utilizzati nel trattamento veterinario a quelli utilizzati nel trattamento umano, garantendo pari tutela della salute a condizioni decisamente più economiche sia per gli utenti che per il sistema sanitario veterinario nel suo complesso. Il DDl si propone anche di valorizzare il ricorso ai cosiddetti "generici", meglio rinominati nel testo "medicinali equivalenti". "La finalità del prodotto equivalente - spiegano le firmatarie della proposta - è  ridurre o contenere il prezzo dei medicinali il cui brevetto è scaduto, facendo risparmiare il servizio sanitario nazionale ed i cittadini, mantenendo al tempo stesso un equivalente livello di benefìci e rischi terapeutici".

Il testo della modifica
1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
«1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario re-sponsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l’uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale interessato:
a) con un medicinale autorizzato per l’uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medicoveterinaria non ripetibile;
b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l’uso sulla stessa specie animale o su un’altra specie per l’affezione in oggetto, ovvero per un’altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmaci-sta in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescri-zione medico-veterinaria».

Modifiche anche in Europa- La cosiddetta "cascata" ovvero la progressione delle opzioni di scelta terapeutica da parte del medico veterinario e la diffusione dei farmaci veterinari equivalenti sono oggetto di modifiche anche in Europa. E' in corso la riforma del Codice Europeo dei Farmaci Veterinari: il nuovo Regolamento- proposto dalla Commissione e approvato con modifiche dal Parlamento Europeo- è in fase di negoziazioni fra i Ministri del Consiglio Europeo. L'obiettivo del legislatore comunitario è di favorire e aumentare la disponibilità di medicinali veterinari.vetto è scaduto, facendo risparmiare il servi-zio sanitario nazionale ed i cittadini, mante-nendo al tempo stesso un equivalente livello di benefìci e rischi terapeutici. È indubbio, quindi, il vantaggio dell’uso di farmaci equivalenti anche in veterinaria.

In settimana, il Senato ha calendarizzato anche l’avvio dell’esame di un DDL di contenuto analogo, firmato dal Senatore Antonio De Poli. Il Ddl sarà discusso insieme alla proposta della Sen Amati; entrambi i testi dovranno ricevere il parere delle Commissioni 5° (Bilancio) e 14° (Politiche Europee).

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DDL 540- Amati-Cirinnà-Granaiola
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti
DDL 499- Antonio De Poli
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti