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COMMISSIONE GIUSTIZIA

Abuso di professione, modifiche al Codice Penale

Abuso di professione, modifiche al Codice Penale
Dopo due anni di stallo, la Camera riprende il Ddl Marinello contro il reato penale di esercizio abusivo di una professione. Reclusione fino a tre anni; confisca non solo delle attrezzature ma di tutte "le cose". Abusivo punibile anche se è professionista ma ha un'altra qualifica. Multa al professionista che fa commettere ad altri il reato.

Modifiche al Codice Penale e in particolare all'articolo 348 (Esercizio abusivo di una professione). Il disegno di legge S 471- approvato due anni fa dal Senato-  inasprisce le pene a carico di chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Durante la discussione di ieri alla Camera - per effetto di emendamenti approvati in II Commissione Giustizia (sede referente)-  la pena detentiva è stata ulteriormente inasprita, prevedendo un minimo di sei mesi a tre anni di reclusione, oltre a mantenere una multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Attualmente il Codice Penale punisce l'esercizio abusivo "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro".

Confisca e professionista abusivo- La condanna per esercizio abusivo comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca non più delle sole "attrezzature e degli strumenti utilizzati", ma delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato": la modifica è stata approvata dalla II Commissione, che ha anche previsto il caso in cui l'abusivo sia un professionista nei confronti di un'altra professione: "nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività la notizia di reato andrà segnalata al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata".

Concorso nel reato- L'articolo 348 viene inoltre integrato con il concorso nel reato: al "professionista che ha determinato altri a commettere il reato" o che "ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo" si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro.

Medicinali guasti- Triplicata la pena per violazione dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, riguardante i doveri del titolare di farmacia. Per effetto di un emendamento approvato in Commissione Giustizia, la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa "da 1.500 a 3.500 euro", se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

Arti ausiliarie e odontoiatri- Il disegno di legge punisce anche l'illecito esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie  con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro; specifiche disposizioni sono state inoltre introdotte con riguardo alle società odontoiatriche; l'emendamento approvato dalla II Commissione prevede che "ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati"

Sull'esercizio professionale abusivo interviene anche il DDL Lorenzin- fermo alla Camera dopo l'approvazione in Senato: il DDL Lorenzin interviene specificamente sull'esercizio abusivo di una professione sanitaria (articolo 9) con disposizioni in buona parte sovrapponibili a quelle del disegno di legge Marinello.

Il codice penale, con questo delitto, intende tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.
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(AC2281) Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali (DDL MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI, PAGANO)