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REGOLAMENTO (UE) 2016/429

Pubblicata sulla Gazzetta europea la Animal Health Law

Pubblicata sulla Gazzetta europea la Animal Health Law
"Obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri": il regolamento europeo 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Entrerà in vigore fra venti giorni e sarà applicabile dal 21 aprile 2021. Sarà il quadro giuridico generale di tutta la sanità animale.

La normativa dell'Unione in materia di sanità animale si compone di una serie di atti che prima d'ora non erano stati raccolti e coordinati in un unico testo. A riunirli e corrdinarli è il nuovo Regolamento 2016/429, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Abrogando decine di precedenti atti comunitari, il regolamento - non a caso soprannominato "Legge di Sanità Animale" (Animal Helath Law") riordina giurdicamente la materia della sanità animale: dal commercio intracomunitario, all'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, dall'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, passando per la notifica delle malattie fino ad arrivare al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali.

Il Regolamento 2016/429 offre per la prima volta un quadro legislativo generale, direttamente applicabile agli Stati Membri, la cui applicazione sarà graduale nell'arco di cinque anni. Formalmente, il Regolamento entrerà in vigore già il 20 aprile prossimo. In tutto 283 articoli riguardanti tutte le specie animali e tutti gli addetti ai lavori.

Decisivo il ruolo affidato al  medico veterinario il riconoscimento delle sue competenze: "L'istruzione e le qualifiche professionali dei veterinari attestano che essi hanno acquisito le conoscenze, le capacità e le competenze necessarie, tra l'altro, a diagnosticare le malattie e a curare gli animali"- è scritto nel Regolamento. Il testo è l'espressione di una visione integrata delle attività veterinarie, sia pubbliche che private, rispondente ai dettami dell'OIE: viene fornita una base giuridica alle autorità competenti per "delegare lo svolgimento di determinate attività ai veterinari che non sono veterinari ufficiali". Per  garantire l'applicazione generale delle misure di prevenzione e controllo delle malattie in tutta l'Unione, viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti riguardo alla delega dello svolgimento di altre attività che le autorità competenti possono delegare a veterinari che non siano veterinari ufficiali.
E ancora: "I veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomale, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore interessato dovrà informare il veterinario.

Formazione e consulenze aziendali- Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza, il trattamento e il controllo, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e i professionisti del settore animale dovrebbero dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio tramite l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali e dell'Unione possono dare un contributo prezioso.

Visite di sanità animale -  Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione, tenendo conto:a)del tipo di stabilimento;b)delle specie e delle categorie di animali detenuti nello stabilimento;c)della situazione epidemiologica nella zona o regione per quanto riguarda malattie elencate o malattie emergenti a cui sono sensibili gli animali dello stabilimento;d)di qualsiasi altra sorveglianza, o dei controlli ufficiali pertinenti di cui sono oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.
Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato. Esse possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.
Le visite di sanità animale sono effettuate al fine di prevenire le malattie, in particolare mediante: a)la fornitura di consulenza all'operatore interessato sulla biosicurezza e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti nello stesso;b)l'identificazione dei sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti, e relativa informazione.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i requisiti minimi necessari per l'applicazione uniforme delle suddette previsioni.

Elenco delle malattie- Il Regolamento prevede un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili («malattie elencate») che costituiscono un rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione, che si tratti dell'intera Unione o solo di alcune zone. Le cinque malattie già individuate nel regolamento (afta epizootica; peste suina classica;peste suina africana;influenza aviaria ad alta patogenicità;peste equina) dovrebbero essere integrate da un elenco di malattie figurante nell'Allegato II del Regolamento, soggetto a riesame a cura della Commissione.
Le malattie elencate richiederanno approcci gestionali diversi. Alcune malattie altamente contagiose attualmente non presenti nell'Unione richiedono misure rigorose per eradicarle immediatamente non appena compaiono. Nei casi in cui tali malattie non siano prontamente eradicate e divengano endemiche, sarà richiesto un programma obbligatorio di eradicazione a lungo termine.
Per alcune malattie elencate è fondamentale che lo Stato membro notifichi immediatamente la loro insorgenza nel suo territorio alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica consentirà agli Stati membri confinanti o agli altri Stati membri interessati di adottare misure appropriate.

Sistema informatico interattivo- Un obiettivo fondamentale della notifica e della comunicazione delle malattie consiste nel generare dati epidemiologici affidabili, trasparenti e accessibili. È opportuno istituire a livello di Unione un sistema informatico interattivo per il trattamento delle informazioni per la raccolta e la gestione efficaci dei dati della sorveglianza per le malattie elencate e, se del caso, per le malattie emergenti o gli organismi patogeni resistenti agli antimicrobici. Tale sistema deve promuovere la disponibilità ottimale dei dati, agevolare lo scambio di dati e ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri grazie alla fusione della notifica e della comunicazione delle malattie nell'Unione e a livello internazionale in un unico processo operato tramite la base dati dell'OIE.

I medicinali veterinari come i vaccini, i sieri iperimmuni e gli antimicrobici svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nel controllo delle malattie animali trasmissibili. La valutazione d'impatto per l'adozione del presente regolamento sottolinea in particolare l'importanza dei vaccini come strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali. Tuttavia, le strategie di lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, determinati medicinali veterinari possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una diagnosi rapida e differenziale e mettere così a rischio la corretta individuazione della malattia.
Inoltre, gli Stati membri possono adottare misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie elencate, per garantire la prevenzione e il controllo più efficaci possibili a tali malattie, purché tali misure siano appropriate o necessarie. Tali misure possono disciplinare i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari e l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari. Il regolamento elenca i criteri con i quali gli Stati Membri decisono se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e controllo di una determinata malattia fra quelle elencate.

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REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale