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NUOVO TITOLO V

La sicurezza alimentare entra nella Costituzione

La sicurezza alimentare entra nella Costituzione
Con il voto finale di ieri, la seconda parte della Costituzione italiana, basata sull'impianto federalista introdotto nel 2001 (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è stata modificata sostanzialmente nel suo Titolo V. Allo Stato, la tutela della salute e le professioni. Con il Ddl Boschi fa il suo ingresso nella Costituzione la dicitura “sicurezza alimentare” in quanto materia di legislazione esclusiva dello Stato.

Martedì 13 ottobre, l'Assemblea del Senato ha segnato un passaggio cruciale del Ddl Boschi che, del Titolo V, riforma in particolare gli articoli 116 (Forme particolari di autonomia regionale condizionata ad equilibrio di bilancio) e 117 (Potestà legislativa e regolamentare di Stato e Regioni) della Costituzione italiana, con le seguenti innovazioni:

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 117

  • Eliminazione della legislazione concorrente fra Stato e Regioni: è stato abrogato l'intero paragrafo sulla legislazione concorrente, contenuto nell'attuale articolo 117 della Costituzione ( fra le quali rientravano le professioni, l'alimentazione e la tutela della salute)
  • Potestà legislativa esclusiva dello Stato: lo Stato continua ad avere la potestà legislativa esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali- che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale- ma anche (novità introdotta dal Ddl Boschi) sulle "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare".Allo Stato resta anche il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, con una integrazione (voluta da Montecitorio) che fa rientrare nella potestà legislativa esclusiva anche "i processi e le relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale". Sotto la potestà legislativa esclusiva dello Stato ricadono anche le professioni tout court (e non già le 'professioni intellettuali' come recitava il Ddl Boschi poi corretto dal Parlamento).
  • Potestà legislativa esclusiva delle Regioni: alle Regioni spetta la potestà legislativa in alcune materie espressamente elencate. Fra queste  "l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali".
  • Potestà regolamentare- Il potere di emanare regolamenti esecutivi, integrativi, ed attuativi delle leggi spetta sia allo Stato che alle Regioni "secondo le rispettive competenze legislative" delineate dal nuovo assetto.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 116

  • Attribuzione alle Regioni di 'autonomia condizionata'- le Regioni, già in base all'attuale articolo 116 possono avere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" in alcune materie. Con la riforma costituzionale questo spazio d'autonomia si amplia, ma si fanno più rigidi i criteri di accesso: solo se la Regione presenta un bilancio in equilibrio potrà spaziare in determinate materie, fra le quali le "disposizioni generali e comuni per le politiche sociali" e la "formazione professionale"; su queste materie potrà essere attribuita, "anche su richiesta delle stesse" una quota di autonomia alle Regioni, previa autorizzazione, cioè "con legge dello Stato" e  "purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio".

Interesse nazionale e unità giuridica- La riforma- Boschi afferma la superiorità dell'interesse nazionale. Nel nuovo articolo 117 si leggerà che, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire anche  sulle materie non di sua potestà legislativa esclusiva, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale".

La sicurezza alimentare - Non più l’alimentazione, ma la “sicurezza alimentare”. Con la riforma costituzionale (Ddl Boschi) fa il suo ingresso nella Costituzione (art. 117), per la prima volta nella storia repubblicana,
la dicitura “sicurezza alimentare” in quanto materia di legislazione esclusiva dello Stato. Sparisce invece, insieme a tutte le materie soggette alla legislazione concorrente, l’“alimentazione”.
Non sono passati in Senato interventi per restituire alle Regioni spazi di autonomia su questo tema: mentre l’emendamento- Russo avrebbe fatto rientrare la sicurezza alimentare (e la tutela della salute) nell’alveo dell’autonomia residuale concessa alle Regioni (art. 116), il Governo ne ha corretto la formulazione escludendolo.

Iter legislativo- Il provvedimento deve tornare alla Camera e poi nuovamente a Palazzo Madama, come previsto dall’iter delle modifiche alla Costituzione prima dell’annunciato referendum confermativo. Alla Camera, la maggioranza punta a confermare il ddl Boschi entro Natale. Entro giugno occorrerà una nuova lettura di Senato e Camera, nelle quale si voterà per un sì o per un no, senza spazio per emendamenti.

Il testo vigente della Costituzione Italiana
Il nuovo Titolo V nel Ddl Boschi (file sinottico delle modifiche alla Costituzione)