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IL TESTO

Veterinario Aziendale, la delibera di Bolzano

Veterinario Aziendale, la delibera di Bolzano
Pubblicata la disciplina di dettaglio della rete di epidemiosorveglianza veterinaria e della figura del veterinario aziendale. Cardini della rete sono l’assistenza zooiatrica permanente a scopo diagnostico e terapeutico e la specifica competenza del veterinario aziendale nelle aziende zootecniche assistite. Trattamento economico e compiti.
E' pubblicata la delibera 1076 del 15 settembre scorso, con la quale la Giunta di Bolzano ha istituito la figura del Veterinario Aziendale. Il veterinario aziendale collabora con i Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria nella rilevazione degli indicatori di malattie o di mancato benessere e nell’attuazione delle misure di prevenzione e di controllo necessarie.

Compiti- Ai fini della sorveglianza epidemiologica il veterinario aziendale deve:a) garantire l’assistenza zooiatrica tramite visite domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico;b) monitorare lo stato sanitario dell’azienda zootecnica sorvegliando le zoonosi e gli agenti zoonotici e fornire informazioni, attraverso il sistema informatico o con le modalità   la tempistica richieste, sulla situazione
epidemiologica dell’azienda zootecnica, in particolare provvedendo a segnalare immediatamente l’insorgenza di focolai di malattie soggette a denuncia.
E' tenuto a frequentare la formazione sulla rete di epidemiosorveglianza e ad utilizzare correttamente e sotto la propria responsabilità il materiale tecnico e sanitario eventualmente consegnato dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria per l’espletamento delle attività di profilassi. Monitora lo stato sanitario dell’azienda zootecnica sorvegliando le zoonosi e gli agenti zoonotici e fornire informazioni, attraverso il sistema informatico o con le modalità e la tempistica richieste, sulla situazione epidemiologica dell’azienda zootecnica, in particolare provvedendo a segnalare immediatamente l’insorgenza di focolai di
malattie soggette a denuncia.

Assistenza garantita alle aziende- Ferme restando le responsabilità dell’azienda zootecnica assistita, il veterinario aziendale supporta l’azienda nei rapporti con le diverse componenti della rete di sorveglianza
epidemiologica veterinaria e a tal fine:a) garantisce l’assistenza zooiatrica permanente ai fini di un’immediata rilevazione di malattie infettive epidemiologicamente rilevanti;b) assicura l’identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva in presenza di malattie animali, comprese le zoonosi;c) interagisce con la banca dati regionale (BDR)/banca dati nazionale (BDN) secondo le indicazioni dei Servizi veterinari della rete
di sorveglianza epidemiologica veterinaria;d) predispone i provvedimenti necessari ad assicurare un elevato stato igienicosanitario degli animali e il benessere animale;e) supporta l’azienda zootecnica nel rispetto
delle norme sul benessere degli animali, della normativa sul farmaco e risponde dell’armadietto farmaceutico, ove presente;f) supporta l’azienda zootecnica nella gestione dell’identificazione degli animali, nella
loro registrazione e tracciabilità;g) supporta l’azienda zootecnica nella gestione del sistema di autocontrollo nella produzione primaria e fornisce consulenza in materia di condizionalità afferente al settore
veterinario nonché indicazioni per la compilazione delle registrazioni obbligatorie.

Obblighi verso i Servizi Veterinari-  Il veterinario aziendale collabora con i Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria nella rilevazione degli indicatori di malattie o di mancato benessere e nell’attuazione delle misure di  prevenzione e di controllo necessarie.

La convenzione- L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige stipula con i veterinari aziendali una convenzione con validità 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018. Fra le parti "non vi è stato accordo sindacale in quanto non esiste un’affiliazione sindacale territorialmente rappresentativa". Il rapporto convenzionale si instaura comunque su libera adesione del veterinario aziendale. In nessun modo si instaura un rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. L’Azienda Sanitaria non è tenuta ad assicurare il veterinario aziendale contro i rischi di responsabilità civile, malattia, infortunio né ad assumere altri oneri previdenziali.Il veterinario aziendale deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi. La convenzione cessa al compimento del 65° anno di età da parte del veterinario aziendale e in tutte le circostanze si sopravvenuto impedimento previste dalla delibera, compresa la perdita dei requisiti professionali.

Il rapporto fra azienda zootecnica e veterinario ziendale è disciplinato dalle norme di diritto privato.

Compensi- Al veterinario aziendale spettano i compensi previsti all’articolo 12: il compenso corrisposto al veterinario aziendale è calcolato in base al numero di aziende zootecniche assistite. È riconosciuto
un importo maggiorato di euro 30,00 per le aziende zootecniche site in alcuni Comuni individuati nella delibera. Il compenso per azienda zootecnica è di 100,00 euro/anno ed è corrisposto in rate semestrali,
dietro presentazione di fattura posticipata emessa dal veterinario aziendale. La fattura viene liquidata entro 30 giorni. I compensi pattuiti sono al lordo dell’IVA e del contributo ENPAV previsto.
Sono previste decurtazioni qualora il veterinario aziendale venga meno agli impegni.

Veterinario aziendale - Presso il Servizio veterinario provinciale è costituito un elenco con i nominativi dei medici veterinari liberi professionisti in possesso dei requisiti per operare come veterinario
aziendale. Accanto ad ogni nominativo sono elencati i comuni nei quali il veterinario aziendale è disposto a prestare la propria attività. La disponibilità può essere data solo per l’intero comune o per frazioni individuate
espressamente dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L’iscrizione nell’elenco è nominativa anche qualora il veterinario operi nell’ambito di una società di professionisti o di in uno studio associato. E' prevista la possibilità di sostituzione temporanea e il ricorso alla collaborazione di un libero professionista individuato dal Veterinario Aziendale.

Requisiti del veterinario aziendale - Può richiedere l’iscrizione nell’elenco nominativo dei veterinari aziendali il professionista che:a) sia iscritto all’Albo professionale dei medici veterinari;b) abbia partecipato con profitto al corso di formazione per veterinario aziendale di cui all’articolo 15;c) sia in regola con gli obblighi di formazione continua previsti per la categoria; d) non sia dipendente del Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige né di altre istituzioni pubbliche o associazioni;e) non sia né dipendente di aziende zootecniche della provincia di Bolzano o di una filiera né di enti che forniscono servizi alle aziende zootecniche o di ditte che forniscono alle aziende stesse materie prime, farmaci, materiali o strumenti.

Scelta del veterinario aziendale-  La scelta del veterinario aziendale da parte dell’azienda zootecnica è facoltativa e non comporta alcun costo aggiuntivo per la stessa, fermo restando che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nell’ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale.
La scelta del veterinario aziendale da parte dell’azienda zootecnica resta valida fino a disdetta. La disdetta e la nuova scelta devono essere comunicate per iscritto entro il 31 ottobre al Servizio veterinario aziendale
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Eventuali modifiche richieste dall’azienda zootecnica prima della scadenza annuale prevista, devono essere motivate e autorizzate dal Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
L’azienda zootecnica può, quindi, operare una nuova scelta, che produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo all’autorizzazione del Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Qualora il veterinario aziendale faccia parte di una società di professionisti e nel corso dell’anno solare intervengano modifiche, quali l’uscita del professionista dalla società, la creazione di una nuova società, la costituzione di uno studio associato o altro, il Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e le aziende zootecniche assistite devono essere informati entro 15 giorni.

In casi gravi e/o motivati, il veterinario aziendale, può preventivamente rifiutare per iscritto la disponibilità a prestare la sua attività per una o più aziende zootecniche determinate. L’eventuale rinuncia motivata a
proseguire la propria attività quale veterinario aziendale presso una o più aziende zootecniche determinate, salvo diversa previsione, ha comunque efficacia a partire dal 1° gennaio successivo.
Il Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è competente per la valutazione dei rifiuti o delle rinunce di cui al comma 5 e, in caso diaccertata opportunità, può autorizzare termini
di efficacia dei rifiuti e delle rinunce anticipati rispetto al 1° gennaio.

Formazione- Il corso di formazione per veterinario aziendale è organizzato dal Servizio veterinario provinciale, che ne determina la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento ed eventualmente il numero massimo di partecipanti.

La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria di cui al Titolo II della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5

La Giunta di Bolzano istituisce il veterinario aziendale


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