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Documentazione clinica, ANMVI: le regole ci sono

Documentazione clinica, ANMVI: le regole ci sono
No agli spari nel mucchio. Migliaia di strutture veterinarie, dotate di strumentazioni e competenze clinico-diagnostiche e terapeutiche avanzatissime, non possono accettare gratuite accuse generalizzate e denigratorie. Non è veritiero parlare di assenza di tutele dei pazienti animali sottoposti ad interventi chirurgici.

Dopo la trasmissione di "La Radio ne parla", andata in onda ieri su RADIO RAI 1, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani puntualizza che l'attività professionale dei Medici Veterinari Italiani è ampiamente regolamentata sia su base normativa che di autodisciplina deontologica, quale professione sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute. Non è veritiero parlare di assenza di obblighi veterinari a tutela dei pazienti animali sottoposti ad interventi chirurgici; la tenuta, la conservazione e la consegna ai clienti della documentazione clinica è prevista:

1. Dal Codice Deontologico dei Medici Veterinari agli articoli 32 (Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria) e 36 (Consegna di documenti)
" Il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale".
Inoltre, i Medico Veterinario "deve rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente, qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente stesso".

2. Dalla Legge n. 148/2011 (Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), che "a tutela del cliente" prevede: "il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale".

3. Dal D.P.R. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) che obbliga il professionista a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione costituisce "illecito disciplinare" valutabile dall'Ordine professionale di competenza.

4. Dalle condizioni previste dai contratti di polizza di RC Professionale che per la eventuale liquidazione del danno si basano anche sulla documentazione clinica del paziente.

5. Dai Codici di Buona Pratica Veterinaria, incluso il Codice Europeo di Buona Pratica Veterinaria approvato ed adottato ufficialmente dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), in base al quale "le cartelle cliniche devono essere redatte in maniera dettagliata, leggibile e comprensibile".

A tale ordinamento fa da contraltare un sistema di tutele che garantisce ai proprietari l'accesso a tutti gli strumenti civilistici e penalistici che uno Stato di diritto come il nostro garantisce ai propri cittadini per l'eventuale accertamento di effettiva e comprovata malpractice. L'appuntarsi sugli aspetti burocratici e documentali tradisce lo scopo di avviare speculazioni legali e risarcitorie, procurando una rottura del patto di fiducia fra Medicina Veterinaria e Cittadini.

In Italia, disponiamo di migliaia di strutture veterinarie dotate di strumentazioni e competenze clinico-diagnostiche e terapeutiche avanzatissime, che non possono accettare gratuite accuse generalizzate e denigratorie come quelle ascoltate ieri dai microfoni di un emittente pubblica.