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DDL COSTITUZIONALE

Titolo V, sicurezza alimentare è tutela della salute

Titolo V, sicurezza alimentare è tutela della salute
Dalla competenza "concorrente" alla competenza esclusiva statale 'limitata'. Il nuovo articolo 117 (Titolo V) della Costituzione italiana è all'esame della Camera dei Deputati. Rispetto alla vigente Carta costituzionale, le competenze su salute e sicurezza alimentare vengono riviste all'insegna del superamento della legislazione concorrente.
Il dossier del Servizio Studi del Parlamento illustra il DDL costituzionale (Atto Camera 2613 già approvato dal Senato) chiarendo che in fatto di salute e sicurezza alimentare "la competenza esclusiva statale convivrà in diverso modo con le competenze regionali". Il provvedimento è questa settimana all'esame dell'Aula di Montecitorio, dove sono state presentate le prime proposte emendative riferite ai primi due articoli su funzioni e composizioni di Camera e Senato.

Nei rapporti fra Stato Regioni viene soppressa la competenza concorrente, foriera di numerosi contenziosi legali fra l'Avvocatura di Stato e le amministrazioni regionali. Il superamento avviene "con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale". Il dossier chiarisce che nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi che potrebbero definirsi di competenza esclusiva 'limitata', in quanto l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali 'disposizioni generali e comuni' o 'disposizioni di principio').

Nell'ambito della competenza regionale, una novità è l'individuazione di specifiche materie attribuite alla loro competenza; altrettanto di rilievo  è 'introduzione di una sorta di 'clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Il sesto comma del nuovo articolo 117 attribuisce nuovamente allo Stato la facoltà di adottare regolamenti anche in materia di tutela della salute sebbene limitatamente alle disposizioni generali e comuni. Questo significa che potranno nuovamente essere utilizzati, ad esempio, strumenti quali gli atti di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria che erano stati eliminati con la riforma del titolo V.
Resterà quindi da definire il ruolo che sarà attribuito nella nuova articolazione delle competenze alla Conferenza Stato-Regioni – che nel sistema vigente ha un ruolo rilevante nel raccordo delle competenze tra Stato e regione in materia sanitaria -soprattutto negli ambiti di tutela della salute che non ricadono nella programmazione e organizzazione dei servizi sanitari.

Il vigente articolo 117- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...)  m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (...) tutela della salute; alimentazione;

Il nuovo articolo 117- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di (...) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;

La tutela della salute nella riforma costituzionale- In base all'articolo 30 dell'AC 2613, la tutela della salute è così ripartita:
- le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute spettano alla competenza esclusiva statale;
- la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari è ascritta alla competenza regionale;
- l'alimentazione è soppressa nell'ambito della competenza concorrente, mentre vengono ascritte alla competenza esclusiva statale le disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare;

La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che l'organizzazione sanitaria, considerata "parte integrante" della tutela della salute pertanto le Regioni possono legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei "principi fondamentali" stabiliti dallo Stato.  Nel nuovo articolo 117, il riferimento alle "disposizioni generali e comuni", in luogo dei "principi fondamentali" per la tutela della salute, intende dare alla legislazione statale la disciplina comune, uniforme sul territorio. "Ne deriva quindi per lo Stato la possibilità di espansione della competenza in ordine a cosa sia da intendere per disposizioni generali e comuni".

Sicurezza alimentare - A fronte della soppressione della competenza concorrente in materia "alimentazione" il nuovo articolo 117, ascrive alla competenza esclusiva statale le disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare. Il dossier ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale, dell'attuale vigente quadro costituzionale, la materia sicurezza alimentare è ascrivibile alla tutela della salute .

LEA- La forte incidenza della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali sull'esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni è stata talora ritenuta tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso "moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione". Proprio in ragione di tale impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell'«intesa») a salvaguardia delle competenze di queste.
E' tuttavia  ancora mancante la definizione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità; il dossier segnala che la disciplina generale sui criteri per la determinazione dei fabbisogni è stata da tempo dettata, con il decreto legislativo 216/2010. La definizione del nuovo assetto, che in base al decreto legislativo 216/2012 avrebbe dovuto essere a regime dal 2014, ma è ancora da completare

Articolo 117 nella vigente Costituzione
Nuovo articolo 117 nel DDL costituzionale, Art. 30. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

Disegno di legge: S. 1429. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (Atto Camera 2613)

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