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RACCOMANDAZIONI

Benessere animale al macello in Italia, relazione FVO

Benessere animale al macello in Italia, relazione FVO
Pubblicato il risultato dell'audit condotto da FVO per valutare l'efficacia dei controlli sul benessere al macello e durante le operazioni correlate. La relazione formula dieci raccomandazioni per far fronte alle carenze individuate. Affrontata in modo "soddisfacente" la richiesta di contrastare il trasporto di vacche da riforma non idonee. La relazione- pubblicata nei giorni scorsi- si riferisce all'audit condotto nel marzo di quest'anno per valutare come l'Italia, in quanto Stato Membro, e le autorità competenti rispettino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 e ne garantiscano un'attuazione efficace. I controlli ufficiali devono infatti assicurare che, durante l'abbattimento e le operazioni correlate, agli animali non vengano causati dolori, ansia o sofferenze evitabili; in particolare, l'efficacia dei controlli ufficiali è tesa a garantire che questi offrano garanzie sul rispetto da parte degli operatori del Reg. 1099/2009 e che i controlli siano condotti in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004.

Verifiche specifiche- Dato che i controlli ufficiali nei macelli apportano un contributo ai controlli sul benessere degli animali in azienda e durante il trasporto, l'audit ha valutato altresì se: vengono individuate a livello di macelli le indicazioni di condizioni di scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne; soltanto gli animali idonei per il trasporto sono inviati ai macelli e se ciò è appoggiato dalla "macellazione d'urgenza" in azienda. Nell'ambito dell'audit si è inoltre cercato di individuare le buone pratiche riconosciute dalle autorità competenti in relazione al regolamento (CE) n. 1099/2009.

Conclusioni- La relazione conclude che l'autorità centrale competente  ha dato avvio all'istituzione di sistema che consente alle autorità competenti  presso i macelli di effettuare controlli ufficiali e, se necessario, di adottare misure di esecuzione, come previsto dal regolamento 1099/2009. L'attuale sistema di controllo continua a basarsi principalmente sulle disposizioni della direttiva 93/119/CE. È pertanto insufficiente per tenere conto di tutti gli ambiti previsti dal regolamento 1099/2009 e non può garantire l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali in quest'area.

Nei macelli per animali da carne rossa è garantita una macellazione senza inutili dolori o sofferenze. Diverso è il caso dei macelli avicoli, che utilizzano dispositivi elettrici di stordimento con bagni d'acqua, i quali presentano problemi sotto il profilo del benessere, a partire dal punto di agganciamento sino al punto d'ingresso nelle vasche per la scottatura.
L'Autorità Centrale ha istituito un sistema per applicare la deroga alle macellazioni senza stordimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, che prevede ulteriori garanzie da parte degli operatori prima di applicare detta deroga. Le Autorità competenti hanno anche elaborato istruzioni specifiche relative alla macellazione in azienda di animali che hanno subito un incidente o non sono idonei per il trasporto. In tutti i casi è previsto lo stordimento preliminare degli animali e, in genere, la macellazione in azienda è effettuata da personale qualificato del macello. Il sistema sviluppato dall'Autorità centrale per monitorare gli indicatori di benessere per i volatili nei macelli non garantisce che gli indicatori di condizioni di benessere degli animali scarse nelle aziende di origine venga rilevato a livello dei macelli.

Le misure adottate affrontano in modo soddisfacente una precedente raccomandazione, quella di contrastare il trasporto di vacche da riforma non idonee con certificati falsi e applicare sanzioni per il trasporto di animali non idonei.

Dieci raccomandazioni- La relazione formula dieci raccomandazioni alle autorità italiane per far fronte alle carenze individuate:

1. Garantire che i certificati di idoneità rilasciati riportino correttamente le categorie di animali, il tipo di dispositivi e le operazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1099/2009, per le quali il certificato è valido, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.
2. Istituire un sistema tale da garantire che, quando necessario, le AC possano richiedere ai fabbricanti di modificare le istruzioni per l'uso dei dispositivi di immobilizzazione e di stordimento, come previsto dall'articolo 21, lettera c) e lettera e), del regolamento(CE) n. 1099/2009.
3. Garantire che i fabbricanti di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento mettano a disposizione del pubblico, su internet, le istruzioni per tali dispositivi, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1099/2009.
4. Aggiornare il sistema di categorizzazione del rischio dei macelli, in modo da tenere conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004.
5. Aggiornare il piano di controllo nazionale pluriennale, per tenere conto del regolamento (CE) n. 1099/2009 e non più della direttiva 93/119/CE, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.
6. Aggiornare le procedure documentate esistenti e le istruzioni per i controlli sul benessere degli animali al momento della macellazione, al fine di includere le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009.
7. Aggiornare le istruzioni relative al riconoscimento dei macelli, in modo da integrare dette istruzioni con i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.
8. Applicare i parametri di stordimento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 per i dispositivi di stordimento elettrico con bagni d'acqua, affinché sia garantita la perdita di coscienza e di sensibilità degli animali dal momento dello stordimento fino alla morte, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2009.
9. Garantire che il tasso di mortalità giornaliera e, se del caso, il tasso di mortalità giornaliera cumulativo siano inclusi nella documentazione che accompagna i polli da carne trasportati nei macelli, conformemente al punto 1.1. dell'allegato III della direttiva 2007/43/CE.
10. Istituire un sistema che assicuri che i Veterinari Ufficiali  nei macelli ricevano le istruzioni corrette e le informazioni necessarie, in particolare circa la densità di allevamento dell'azienda di origine, il tasso di mortalità giornaliera e, se del caso, il tasso di mortalità giornaliera cumulativo, al fine di monitorare gli indicatori di condizioni di scarso benessere degli animali, conformemente al punto 2 dell'allegato III della direttiva 2007/43/CE.

A ciacuna raccomandazione il Ministero della Salute italiano ha già dato riscontro indicando i correttivi.

pdfRELAZIONE_FVO__pubblicazione_11_novembre_2014.pdf173.08 KB