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IL TESTO DELLA SENTENZA

Incostituzionale eliminare obblighi di polizia veterinaria

Incostituzionale eliminare obblighi di polizia veterinaria
E' costituzionalmente illegittima l'eliminazione degli obblighi stabiliti dal Regolamento di polizia veterinaria. Per la Corte Costituzionale l'affermazione della competenza esclusiva dello Stato rende persino "del tutto superfluo" l'esame dei motivi che hanno determinato l'intervento legislativo regionale della Valle d'Aosta.
L'eliminazione è prevista nell'articolo 5 della legge regionale della Valle d'Aosta numero 13 del 2013 ('Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria'). Nella sentenza numero 173 i giudici scrivono che la materia "è di competenza esclusiva dello Stato". L'articolo 5, impugnato nel luglio 2013, secondo la presidenza del Consiglio dei ministri "abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (Asl), competente in materia di movimentazione del bestiame, ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'Asl sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali".

Cosa prevedeva la legge regionale impugnata- La norma (sotto la rubrica «Determinazioni in materia di polizia veterinaria») sancisce quanto segue: «1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati: a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione; b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del D.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione; d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto; e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive; f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti; h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie: 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva; 2) distornatosi dei ruminanti; 3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti; 4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini; 5) ipodermosi bovina; 6) peste europea e varroasi delle api».

Ha ragione l'Avvocatura generale dello Stato- Come affermato dal ricorrente, la norma (nel contesto di un intervento legislativo regionale recante «Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria»), «provvede a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria [...] abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali».
Risulta del tutto evidente che anche l'impugnato art. 5 (nell'abolire le predette certificazioni veterinarie, eliminando la relativa vigilanza sanitaria e l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali) abbia l'immediato effetto di limitare (o addirittura di escludere) i necessari controlli (anche periodici) finalizzati a prevenire l'insorgere di sempre possibili epidemie ed epizoozie, mediante la tempestiva individuazione (che si attua proprio attraverso la prevenzione e l'accertamento) e la relativa denuncia delle malattie infettive e diffusive del bestiame, così ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi anche a livello europeo.

La Corte non accoglie le tesi regionali- "Pertanto, non può convenirsi con la tesi difensiva secondo la quale il legislatore regionale non avrebbe posto in essere altro che un intervento legislativo diretto a soddisfare avvertite esigenze di mera semplificazione amministrativa, e come tale inidoneo a superare il confine della disciplina di dettaglio, limitandosi a semplificare alcuni adempimenti, in linea con le attuali posizioni scientifiche affermatesi con riferimento specifico alla prevenzione delle malattie degli animali. Al contrario, nel derogare espressamente alla normativa statale di tutela (non solo alle richiamate disposizioni del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», ma anche a quelle di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ed al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»), esso ha invaso l'àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale». Competenza questa che, peraltro, oltre a garantire la unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed eurounitaria (direttiva 21 novembre 1989, n. 89/608/CEE, recante «Direttiva del Consiglio relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica»; nonché direttiva 17 marzo 1997, n. 97/12/CE, recante «Direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»).