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SPERIMENTAZIONE

Approvato il recepimento della Direttiva 2010/63

Approvato il recepimento della Direttiva 2010/63
Sotto infrazione comunitaria, il Senato recepisce le norme sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Voto finale dei criteri di delega. Il Ministro per gli Affari Europei: "Riflettere sui ritardi". La partecipazione democratica è "in sede europea", non al recepimento. Europa e Bruxelles "non sono luogo metafisico".
A termine scaduto, sotto infrazione comunitaria per il ritardo sui tempi (12 novembre 2012) indicati dalla UE- oltre che nel confronto con altri Paesi Europei che hanno già disposto il recepimento- il Senato della Repubblica ha approvato ieri i principi per il recepimento della Direttiva 2010/63. Dopo lunghi e accesi dibattiti parlamentari protrattisi per due legislature, tanto da costare al Paese una procedura di infrazione per ritardi negli adempimenti comunitari, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato i criteri per la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La delega al Governo italiano è contenuta nella Legge di Delegazione Europea 2013.

A quattro anni dal varo della Direttiva, frutto di almeno dieci anni di lavori comunitari e di consultazioni con tutti gli stakeholders, la delega prevede per l'Italia l'osservanza di alcuni "principi e criteri direttivi specifici" che il Governo è tenuto a seguire nell'adozione dei provvedimenti attuativi nazionali:

Art. 12. (Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)
a) soppressa
b) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;
c) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
d) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
e) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
f) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e l'ambiente;
g) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dei medici;
h) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;
i) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;
l) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse di cui alla lettera i), accertate e iscritte in bilancio;».
m) destinare annualmente, nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

Il Governo, infine, è tenuto a rispettare "gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali", una "clausola di salvaguardia", come l'ha definita il Sen Carlo Giovanardi , che "impegna il Governo "ad applicare integralmente e a recepire totalmente tutti i criteri che la direttiva europea impone per salvaguardare e proteggere al massimo gli animali utilizzati per fini scientifici".

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