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LINEE GUIDA

"Prodotto di montagna" se anche gli animali sono stati alimentati così

"Prodotto di montagna" se anche gli animali sono stati alimentati così
Via libera alle Linee guida sulle percentuali di mangimi "non di montagna" ammissibili. Ma la Lombardia chiede al Mipaaf di adoperarsi in Europa di cambiarle.
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La Conferenza Stato Regioni ha sancito l'intesa sulle linee guida riguardanti l'indicazione facoltativa in etichetta della dicitura "prodotto di montagna". La dicitura - utilizzabile per descrivere alimenti di origine animale destinati al consumo umano- può essere applicata solo se il prodotto alimentare in questione deriva da animali allevati in zone di montagna e se per la loro alimentazione sono stati utilizzati  mangimi "non" prodotti in zone di montagna entro i limiti percentuali fissati dal decreto ministeriale n.57167 del 26 luglio 2017. Per applicare correttamente queste percentuali, il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato delle LInee guida, approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 12 luglio.

Il decreto 26 luglio 2017 prescrive (articolo 2, comma 3) che la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna- costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:
- il 50% per gli animali d'allevamento diversi dai ruminanti e dai suini
- il 40% per i ruminanti
- il 75% per i suini
Queste percentuali non si applicano agli animali transumanti quando sono allevati al di fuori di montagna.

L'emanazione delle linee guida hanno lo scopo di rendere più agevole l'attività di controllo sul rispetto delle percentuali stabilite a luglio di un anno fa; il decreto 26 luglio 2017 dava un anno di tempo al Mipaaf per redigerle. Le Regioni hanno espresso assenso sul provvedimento, anche se la Lombardia ha fatto presente la necessità di rivedere le attuali percentuali, chiedendo al Ministero dei avviare una procedura presso le competenti sedi europee.
La materia è disciplinata dal Regolamento 1151/2012 (articolo 31).


Intesa sullo schema di decreto concernente disposizioni nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale