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LINEE GUIDA

Prodotto ittico, ecco quando è "manifestamente infestato"

Prodotto ittico, ecco quando è "manifestamente infestato"
Le nuove Linee guida sull'igiene dei prodotti della pesca - dettagliando i compiti degli Operatori- fanno chiarezza sul concetto di prodotto "manifestamente infestato".
Il documento adotta le conclusioni di uno studio-  coordinato dal Ce.I.R.S.A. e pubblicato da Aivemp-, sul quadro epidemiologico, scientifico e giuridico della problematica Anisakis; in base a questo studio, dovrebbero essere considerate superate le discussioni inerenti il numero di pesci da eviscerare o il numero di parassiti presenti nella cavità celomatica da conteggiare, indivuando quale prodotto "manifestatamente infestato" quello nel quale siano visibili dei parassiti nelle normali condizioni di esposizione per la vendita.

E' esattamente quanto si ricava dalle Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca- diffuse dal MInistero della Salute dopo l'approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni. " A livello di stabilimenti riconosciuti che non effettuano manipolazioni quali sfilettatura, tranciatura, etc., come ad esempio il mercato ittico o i depositi all’ingrosso", le Linee guida prescivono che l'OSA (Operatore del Settore Alimentare) "deve valutare le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e la corretta applicazione delle suddette procedure (es. esame visivo svolto in modo continuativo sul pesce intero per escludere la presenza di parassiti visibili sulla superficie del pesce), anche attraverso controlli a campione".

L’obiettivo del documento è quello di armonizzare i controlli ufficiali in materia di igiene dei prodotti della pesca, svolti dalle Autorità competenti sul territorio nazionale. Ulteriori prescrizioni a carico dell'OSA- che spetterà all'Autorità Competente- verificare sono:
-a livello di produzione primaria deve verificare che la gestione dell’eventuale infestazione da parassiti sia prevista nelle modalità operative di corretta prassi igienica;
- a livello di produzione post primaria, negli stabilimenti o navi officina riconosciuti che effettuano operazioni di eviscerazione, sfilettatura, tranciatura, etc. deve valutare i) la presenza di procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP che tengano conto delle modalità di controllo visivo dei parassiti riportate nel reg. CE 2074/2005, allegato II, sezione I; ii) la corretta applicazione delle suddette procedure di autocontrollo anche attraverso controlli a campione sul prodotto e la verifica della formazione del personale addetto al controllo visivo;

Inoltre, le linee guida confermano le indicazioni già espresse in precedenza dal Ministero della Salute su come non sia perfezionabile l’ipotesi di contravvenzione di cui all’art. 5 della Legge n. 283 del 1962 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie)  per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, nell’ipotesi in cui l’operatore abbia agito in conformità alla legge nella verifica dell’assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato all’alimentazione. (fonte)