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SVILUPPO ECONOMICO

Animali vivi e mangimi: il MInistero cambia idea

Animali vivi e mangimi: il MInistero cambia idea
Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia non rientra nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi . VIa i vincoli "non indispensabili" anche per la commercializzazione di animali vivi.

Il MiSE si è così espresso con la risoluzione n. 155938 del 18 agosto 2011, pubblicata in questi giorni sul sito web ufficiale. La nota riguarda i requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi animali e precisa che per la commercializzazione di mangimi non è più richiesto il possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. E' nelle motivazioni che si evince il nuovo orientamento.
L'esigenza del chiarimento scaturisce da una sanzione comminata dalla Polizia Municipale di Civitavecchia ad una "media struttura di vendita", in quanto vendeva al dettaglio "cibo per animali (mangime), confezionato senza il possesso del titolo autorizzatorio per il settore alimentare.

Rispetto alla posizione restrittiva del passato (obbligo del possesso del requisito professionale per la vendita dei prodotti alimentari), la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e i Consumatori del MiSE cambia idea: "sussistono ragioni che inducono a mutare l'indirizzo assunto, peraltro a suo tempo espresso più per ragioni di cautela che a fronte del tenore letterale delle norme applicabili o di una precisa definizione normativa della locuzione settore alimentare".

Alla luce di questo ripensamento il MISE ritiene che "nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria".

La direzione ministeriale si è basata sui seguenti elementi:
• la definizione di alimenti introdotta nel settore per effetto della disciplina comunitaria. In particolare, il Reg. (CE) n. 178/2002 non ricomprende i "mangimi" nella definizione di "alimento" e anche il Reg. (CE) n. 183/2005 - che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi - esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia. richiamata nella presente nota;
• l'introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni di ordine sanitario, idonee a garantire le esigenze della salute pubblica in materia, in misura certamente più adeguata rispetto alla generica formazione prescritta per il commercio nel settore alimentare;
• la circostanza che nella legislazione in materia di commercio successiva al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (ci si riferisce, nello specifico, al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59) i requisiti per il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono stati unificati, rendendo ancora più evidente che si fa riferimento all'alimentazione umana;

Stante quanto sopra, "nello spirito di restringere i vincoli non indispensabili" la Direzione generale fa presente "di ritenere che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria".

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