RECEPIMENTO

Cani e gatti nella UE, oggi il parere (in ritardo) delle Regioni

Regioni
Cani e gatti nella UE, oggi il parere (in ritardo) delle Regioni
La Commissione Affari Sociali non può proseguire l'esame del recepimento della Direttiva 2013/31: manca il parere della Stato Regioni.
E' all'ordine del giorno di oggi, il parere della Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE riguardante le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

La Commissione Affari Sociali, presieduta dall'On Pierpaolo Vargiu, attende da settimane di proseguire l'esame dello schema di decreto; i lavori parlamentari sono fermi in assenza del prescritto parere della Stato-Regioni. L'Italia è in ritardo sul recepimento e la UE ha già aperto una procedura di infrazione. Il termine di recepimento della direttiva 2013/31/UE era fissato al 28 dicembre 2014.

Il contenuto dello schema di decreto è sostanzialmente identico a quello della direttiva oggetto di recepimento. Se ne discosta unicamente nella parte in cui la direttiva prevede, tra le condizioni per cui gatti, cani e furetti possano formare oggetto di scambio, anche quelle disposte all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2016, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. In proposito la direttiva dispone infatti che tali condizioni siano soddisfatte «ove possibile».
Viene eliminata la possibilità di introdurre in Italia animali di età inferiore ai 3 mesi e pertanto non si è ritenuto di fruire della possibilità di deroga per la vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia.. La Commissione europea, nel caso specifico, ha ritenuto di non chiedere agli Stati membri l'invio di documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della direttiva in esame e le corrispondenti parti dei documenti nazionali di recepimento, considerato che la stessa direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva comunitaria 92/65/UEE.

Lo schema di decreto apporta le seguenti modifiche al D.lgs. n. 633/1996 di attuazione della direttiva 92/65/UEE:
-  introduce le definizioni di «veterinario ufficiale», vale a dire qualsiasi veterinario designato dall'autorità competente e di «veterinario autorizzato», veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da un organismo competente in merito alle specifiche attività previste dal predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.
- sostituisce le disposizioni sulle condizioni da rispettare affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi. In particolare, le nuove condizioni richiedono:
a)che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile), vaccinazione antirabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni diverse dalla rabbia e documento di identificazione individuale;
b)che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente;
c)che gli animali siano muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale.
- elimina la possibilità di introdurre cani, gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi; il regolamento (UE) n. 576/2013, in effetti, prevede la possibilità di importare animali del tipo in esame anche di età inferiore alle 12 settimane che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane e che siano stati vaccinati contro la rabbia, ma con una tempistica non a norma. Tuttavia,  per il 16° considerando del regolamento è possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età a cani, gatti e furetti non inducano l'immunità protettiva necessaria. Pertanto i fabbricanti di vaccini raccomandano di non vaccinare gli animali da compagnia più giovani di tale età.
-  fa diretto rinvio ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute nel regolamento (UE) n. 576/2013 (vale a dire marcatura di cani, gatti e furetti mediante l'impianto di un trasponditore, vale a dire un microtrasmettitore di dati in radiofrequenza) o l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile, e alla conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, nonché quelle relative al test di titolazione degli anticorpi che dovrà essere direttamente richiesto per i cani, i gatti e i furetti di importazione provenienti da Stati terzi, se questi rientrano nell'elenco redatto dalla Commissione europea degli Stati che dimostrano di applicare norme analoghe a quelle vigenti negli Stati membri UE e la disciplina delle condizioni generali in materia di conformità dei controlli documentali e d'identità per gli scambi di detti animali da compagnia.

Lo schema di decreto illustrato dalla relatrice On Maria Amato

La relazione illustrativa tecnico-finanziaria