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IMMOBILI E CANONI

De Filippo: per il Ministero della Salute le casse sono autonome

De Filippo: per il Ministero della Salute le casse sono autonome
'Gli enti previdenziali privatizzati, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, possono prevedere, o meno, la tutela del diritto alla prelazione di acquisto agli inquilini degli immobili oggetto di dismissione'.

L'ha dichiarato in Aula il Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, in risposta ad una interrogazione parlamentare sulle locazioni a canoni sociali, presentata dall'On Roberto Morassut. L'interrogazione sollecitava "un chiarimento sulla natura giuridica degli enti previdenziali cosiddetti privatizzati, perché qualora fosse prevalente il carattere pubblico, ricadrebbero anch'essi nella procedura della legge n. 410".

"L'amministrazione che rappresento- ha detto il Sottosegretario-  ha provveduto più occasioni a chiarire i principi ispiratori della normativa che governa il sistema degli enti di previdenza privatizzati, nonché i vincoli operativi che le norme hanno tracciato per questi enti, essenzialmente riconducibili all'impegno della garanzia della sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali, di cui deve essere data dimostrazione sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici da elaborarsi con cadenza almeno triennale. L'obiettivo dell'equilibrio di bilancio costituisce, pertanto, condizione indispensabile e non negoziabile delle casse di previdenza privatizzate, posto che le stesse non possono godere di alcun finanziamento pubblico al di fuori della contribuzione versata proprio dai propri iscritti".

Il Ministero della Salute - ha proseguito De Filippo- "svolge, congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, una funzione di vigilanza sulla stabilità degli equilibri finanziari, preordinata all'erogazione delle prestazioni pensionistiche mediante una attività strumentale, prudente e redditizia, di investimento propri di quei fondi e di quel patrimonio. Pertanto, al fine di garantire la stabilità degli equilibri finanziari, le procedure di vendita degli immobili si effettuano sulla base di un quadro normativo sicuramente diverso da quello degli enti previdenziali pubblici".

"Ne consegue- ha quindi chiarito De Filippo-  che gli enti previdenziali privatizzati, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, possono prevedere, o meno, la tutela del diritto alla prelazione di acquisto agli inquilini degli immobili oggetto di dismissione ovvero locazioni a canoni sociali".

Inoltre- ha concluso- " la normativa sulle operazioni di acquisto e vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici e privati è stata innovata con l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che, salvaguardando l'autonomia nelle scelte gestionali degli enti previdenziali privati, subordina le operazioni di acquisto e di vendita di immobili ad una verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da autorizzarsi annualmente tramite decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".