RESPINTO IL RICORSO

Tribunale di Milano: l'equilibrio prevale sul principio pro rata

Previdenza
Tribunale di Milano: l'equilibrio prevale sul principio pro rata
Due volte battuta in Tribunale la pretesa di condannare la Cassa alla corresponsione della pensione di vecchiaia secondo le modalità di calcolo con il sistema retributivo.
Il principio del pro rata (in base al tempo) non è un obbligo per le casse nè un diritto dell'iscritto, ma soltanto un parametro di cui tenere conto, pertanto le casse previdenziali dei professionisti possono far valere- nelle cause con gli iscritti- le delibere adottate in base a criteri di salvaguardia dei bilanci futuri. Dopo il varo della Legge di Stabilità (articolo 1 comma 488 della legge 147/2013) le Casse non sono infatti tenute a riconoscere il  principio del pro rata per il periodo anteriore all'ultima manovra economica. (In base al principio pro rata la pensione è calcolata con il metodo contributivo solo per i contributi versati da una certa data, mentre per tutti gli anni di lavoro precedenti è calcolata con il vecchio metodo retributivo, generando una pensione composta da due quote).

Il Giudice risolve così il contenzioso fra un iscritto e la Cassa dei ragionieri (che vede confermata la bontà di una delibera del 2002 antecendente la Legge di Stabilità), in virtù di una interpretazione ad essa favorevole del famigerato comma 488. L'iscritto, invece, perseguendo un principio seguito dalla giurisprudenza (l'attenuazione del vincolo del pro rata non è retroattivo) riteneva che la pensione già maturata fosse intoccabile da parte di qualsivoglia riforma nel frattempo intervenuta. Ma nel frattempo, proprio mentre la causa era in corso è subentrata la Legge di Stabilità secondo la quale i provvedimenti per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo devono essere assunti solo «avendo presente» il principio del pro rata, cioè tenendone conto ma non in maniera vincolante, cosa che invece era all'epoca della riforma Dini che imponeva di applicarlo in modo stringente.

Sono due le sentenze e le massime, emesse a distanza di pochi giorni dal Tribunale di Milano che hanno respinto la domanda del professionista di calcolare la pensione di anzianità interamente in base al sistema retributivo applicando la normativa antecedente l'adozione del sistema contributivo. Rilevante il chiarimento circa la portata interpretativa che la norma contenuta nella Legge di Stabilità (articolo 1 comma 488 della legge 147/2013) ha su tutta la questione e sui difformi indirizzi giurisprudenziali: l'equilibrio è un criterio prevalente, quindi sono  salve le delibere delle casse private laddove sono destinate ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo. Sono salve le delibere antecedenti che  siano state adottate dalla cassa previdenziale per fare in modo da poter pagare le pensioni agli iscritti anche in futuro, in base alle previsioni economiche e demografiche, con tanto di proiezioni per il futuro. (fonte: cassazione.net)

Le massime

Deve ritenersi chiara la portata pianamente interpretativa della norma introdotta dal legislatore con l'articolo 1, comma 488, della legge 147/2013, secondo cui «l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», dovendosi ritenere che se la normativa originaria imponeva di applicare in modo rigoroso i criteri nel tempo vigenti, come ad esempio quello del pro rata, la disciplina di nuova introduzione richiede esclusivamente che tali criteri costituiscano un parametro di ponderazione nell'adozione delle delibere di determinazione delle modalità di quantificazione delle pensioni. (Tribunale di Milano- sentenza 1509, sezione Lavoro, del 08-05-2014)

Deve ritenersi che la disposizione ex articolo 1 comma 488 della legge 147/2013 - secondo cui l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine - debba applicarsi ai giudizi in corso: ne consegue che la delibera del 22 giugno del 2002 e le altre successive adottate dalla Cassa di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali rientrano tra gli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti, e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 e quindi tra quelli "fatti salvi" perché destinati ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo. (Tribunale di Milano-
sentenza 1613, sezione Lavoro, del 01-07-2014)