EMENDAMENTO

Casse: sulle rendite pagheranno il 20% e non il 26%

Previdenza
Casse: sulle rendite pagheranno il 20% e non il 26%
Passa in Senato l'emendamento sulle rendite delle Casse. Resta la tassazione, ma con regime di compensazione.

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato non cancellano del tutto la tassazione al 26% sulle rendite delle Casse di previdenza dei professionisti. Tuttavia, i relatori del DL 66/2014, Sen d'Alia e Sen Guerra, hanno visto approvato il loro emendamento che prevede una compensazione, nel 2015, di quanto versato, nel 2015.
Inoltre, viene assunto l'impegno ad armonizzare il regime fiscale delle Casse previdenziali private: nel 2015 sarà varata una nuova disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria, armonizzata con quella delle forme pensionistiche e complementari.
La tassazione delle rendite è da tempo nel mirino dell'Adepp che lamenta un trattamento fiscale da "enti speculativi", quando gli investimenti delle casse sono finalizzate all'erogazione delle pensioni, alla sostenibilità e all'assistenza dei professionisti. Rilevante l'accoglimento dell'emendamento da parte del Vice Ministro Enrico Morando.

Il testo dell'emendamento


All'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.". Emendamento dei relatori - 4.3000 (testo 2)