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IN AULA IL 9 OTTOBRE

Abuso di professione, modifiche al codice penale

Abuso di professione, modifiche al codice penale
La Commissione Affari Sociali ha approvato un emendamento che riscrive l'articolo 348 del Codice Penale. DDL Lorenzin verso l'Aula.

Accantonati svariati emendamenti, il relatore del DDL Lorenzin, On Mario Marazziti, ha impresso ieri una decisiva accelerazione all'iter del provvedimento. In XII Commissione Affari Sociali  Marazziti  ha riferito che i Capigruppo hanno già calendarizzato il testo in Aula il 9 ottobre. Per quella data, la XII Commissione Affari Sociali dovrà terminare l'esame dell'articolato per riferire alla plenaria di Montecitorio. Restano pochi giorni per terminare l'iter e ricevere i previsti pareri delle Commissioni Consultive: il tutto entro il 5 ottobre.

I lavori della XII-Affari Sociali hanno superato l'articolo 9 del DDL Lorenzin, che tratta di esercizio abusivo della professione sanitaria. Su proposta degli onorevoli Lorenzo Guerini e Vittoria D'Incecco- con il benestare del Sottosegretario Davide Faraone- la Commissione Affari Sociali ha approvato una riscrittura dell'articolo 348 del Codice Penale che punisce l'esercizio non autorizzato di una professione regolamentata e protetta. Con il medesimo emendamento Guerini-D'Incecco, la Commissione ha anche modificato il testo unico delle leggi sanitarie in materia di detenzione di medicinali scaduti in farmacia e di esercizio non autorizzato di un'arte ausilaria di professione sanitaria.

Esercizio abusivo di una professione- Per effetto dell'emendamento approvato, l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Omicidio colposo e lesioni personali colpose-  Modificati anche gli articoli 589 e 590 del codice penale, contemplando, nel primo caso, la punizione anche nei casi in cui l'omicidio colposo "è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria"; punibile per le lesioni colpose anche chi commetta il reato nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni".

Medicinali scaduti e arti ausiliarie - Modificato anche il testo unico delle leggi sanitarie, con la previsione che «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio». Inoltre, il medesimo testo unico viene modificato con la previsione che «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

DDL Lorenzin, nuovo stralcio delle norme sugli equidi
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DDL 3868 (DDl Lorenzin)
"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (approvato dal Senato)