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RIFORMA MADIA

Dirigenza veterinaria esclusa dal ruolo unico dei dirigenti regionali

Dirigenza veterinaria esclusa dal ruolo unico dei dirigenti regionali
Tre emendamenti alla legge delega sulla PA (Riforma Madia) interessano da vicino la dirigenza medica e veterinaria.
La Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche è stata approvata, con emendamenti, dalla Commissione Affari Costituzionali ed è pronta per l'Assemblea del Senato. Sarà il relatore Pagliari a chiedere l'apparovazione di Palazzo Madama al disegno di legge n. 1577 (cosiddetta Riforma Madia).
Soddisfatto il Ministro della Funzione Pubblica che ha ringraziato il Parlamento per le migliorie apportate al testo originario del Governo. E soddisfatta anche Cosmed che rivendica tre emendamenti approvati nella seduta del 2 aprile scorso e commenta il nuovo testo per voce del segretario Giorgio Cavallero. Fra questi l'emendamento del Relatore sen Pagliari che esclude la dirigenza medica e veterinaria dal ruolo unico dei dirigenti regionali.

Definizione delle forme di lavoro flessibile compatibili con il Pubblico impiego.
Articolo 12- (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
(...)
h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;
Il Governo dovrà provvedervi entro dodici mesi dall'approvazione definitiva della legge delega.

Escluse dal ruolo della dirigenza delle Regioni la Dirigenza medica e la dirigenza veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario.
Articolo 9 ( Dirigenza Pubblica)
(...)
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Proroga dell'incarico dirigenziale fino a completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico
Articolo 9 ( Dirigenza Pubblica)
g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

Inamissibile invece l'emendamento 10.61 (testo 2) dei sen Bianco, De Biasi, Dirindin, Maturani, Padua; l'emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo prevedeva l'istituzione, presso il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; in sede di prima applicazione, si prevedeva la confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti degli enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

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