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MODIFICHE AL CODICE PENALE

Inasprimento dell’esercizio abusivo di professione veterinaria

Inasprimento dell’esercizio abusivo di professione veterinaria
"Un tema scottante, oggetto di un dibattito sempre più insistente". Così l'On Pagano in Commissione Giustizia alla Camera dove è ripreso l'iter del Ddl.

Il provvedimento (Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali) è già approvato dal Senato il 3 aprile scorso.

"In un periodo di grave crisi economica- ha osservato il relatore On Alessandro Pagano- il fenomeno di soggetti che si inseriscono abusivamente nel mondo delle professioni "tende ad accentuarsi per ragioni di sopravvivenza". Si tratta di un fenomeno "molto negativo non solo per le professioni- ha aggiunto- ma anche per i danni, anche alla salute, che ne derivano per i fruitori delle prestazioni". Pertanto l'On Pagano ha invitato la Commissione Giustizia ha prestare "particolare attenzione" alla proposta di legge approvata dal Senato.
La terminologia utilizzata nella proposta di legge si richiama all'articolo 1 della legge n. 43 del 2006 ha stabilito che ricomprende inequivocabilmente tra le professioni sanitarie quella di medico veterinario.

Modifiche al Codice Penale- Il provvedimento sostituisce l'articolo 348 del codice penale, apportandovi le seguenti modifiche: sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa; innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 2 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro); aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna; prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate per commettere il delitto.

Omicidio colposo e lesioni colpose in circostanze abusive- Il Ddl inserisce anche un nuovo comma nell'articolo 589 del codice penale, relativo al delitto di omicidio colposo. La modifica è volta a prevedere l'applicazione della pena aggravata della reclusione da 3 a 10 anni (già prevista in relazione ad alcune specifiche ipotesi di violazione della disciplina sulla circolazione stradale: fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) quando la morte per colpa è causata nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria. Inoltre, il provvedimento interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria. In particolare, e le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni. Anche in questo caso, la pena aggravata per le lesioni gravi e gravissime cagionate nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria è identica a quella già prevista dal codice in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione stradale con fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Depenalizzazione per medicinali guasti, scaduti, imperfetti- La proposta di legge interviene infine sulla responsabilità del farmacista che detenga medicinali scaduti, guasti o imperfetti, senza destinarli al commercio. Il provvedimento modifica il testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 1265 del 1934, intervenendo sull'articolo 123 relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalle particolari modalità della stessa sia possibile desumere che i farmaci non siano destinati al commercio.   La proposta di legge, intervenendo sull'articolo 123, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 1.500 euro) a carico del farmacista che detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti quando, per le modalità della condotta, sia possibile escludere il commercio e la somministrazione e dunque escludere la rilevanza penale della condotta.