TAR MARCHE

Animali selvatici, gli indennizzi non sono aiuti di Stato

Leggi e diritto
Animali selvatici, gli indennizzi non sono aiuti di Stato
Accogliendo il ricorso di alcuni allevatori marchigiani, il TAR ha negato la natura di 'aiuti di stato' agli indennizzi concessi per i danni subiti al patrimonio zootecnico.
Il Tribunale amministrativo ha quindi dichiarato (sentenza del Tar Marche, 19 aprile 2016, n. 245) illegittimi i provvedimenti con cui la Regione imponeva il parziale recupero delle somme erogate tra il 2005 e il 2013.
L'amministrazione regionale deduceva la natura di aiuti di stato, e non meri risarcimenti, per gli indennizzi in questione, perché mai preventivamente comunicati alle istituzioni europee né erogati legittimamente in forma di «aiuti de minimis» . Diversamente, il Tribunale deriva la conclusione che non spetterebbe in ogni caso alle Regioni valutare la conformità delle misure indennitarie con l'ordinamento europeo, derivando la decisione da una scelta discrezionale in tal senso operata dal legislatore nazionale, «evidentemente informata al principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 3 Cost. », quali «principi inderogabili su cui poggia la Carta fondamentale, e in quanto tale prevalente anche su norme sovranazionali incompatibili».

Accogliendo le doglianze avanzate dai ricorrenti,  la sentenza considera le disposizioni regionali che prevedono gli indennizzi contestati come adottate in ottemperanza agli obblighi in tal senso direttamente imposti alle Regioni dalla normativa nazionale di protezione delle specie protette e di lotta al fenomeno del randagismo, dettate dalla legge n.281 del 1991, cd «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», nonché dalla legge n. 157 del 1991, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», le quali prevedono lo stanziamento a carico dello Stato dei fondi di finanziamento per le apposite misure indennitarie regionali disposte a favore degli imprenditori agricoli.

Così ricostruito, per i giudici amministrativi, il riconoscimento degli indennizzi agli allevatori, deriva dalla scelta dello Stato, a fronte dell'impossibilità delle amministrazioni locali a prevenire efficacemente i danni al patrimonio zootecnico da parte di animali selvatici o inselvatichiti, di gravare l'intera collettività dell'onere di «tenere indenni gli agricoltori dai danni subiti per effetto della predazione», operando quel bilanciamento degli interessi riservato allo Stato centrale, anche, presumono i giudici, in considerazione della «complessa orografia del territorio nazionale», del tutto peculiare nel contesto europeo, e della natura di piccole e medie imprese della maggior parte delle aziende agricole italiane.

In conclusione, per il Tar marchigiano, non è improbabile, anche a fronte delle precedenti decisioni adottate dalla Commissione Ue in casi simili, ritenere la compatibilità con l'ordinamento europeo di tali misure indennitarie previste tenendo conto della oggettiva difficoltà di «prevenire in maniera adeguata i fenomeni predatori in aree geografiche particolarmente disagiate» ovvero «quando le mandrie e le greggi si trovano al pascolo», nonché in considerazione della maggiore onerosità dei costi se sostenuti da «aziende individuali o comunque gestite a livello familiare», come generalmente in Italia, non spettando in ogni caso all'amministrazione regionale di valutarne e decretarne l'incompatibilità e il recupero forzoso. (fonte)