SENTENZA A TRENTO

E' reato di 'abbandono' non curarsi dello stato di salute del cane

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E' reato di 'abbandono' non curarsi dello stato di salute del cane
Il reato di abbandono di animali sussiste anche in caso di comportamenti colposi di incuria, inerzia o indifferenza e nel non accorgersi del suo stato di salute.
Da ciò segue che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti sporchi e non adeguati per un cane di grossa stazza sono elementi che possono portare alla condanna del proprietario per abbandono e, altresì, costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Trento 856/2014 ( sezione penale). Integra infatti la contravvenzione " non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 02/02/2011 Rv. 250366)"- si legge in sentenza.

Il caso - La vicenda prende le mosse da una querela presentata dopo diversi richiami da alcuni signori nei confronti di un loro vicino di casa. I querelanti lamentavano il disturbo dato dall'abbaiare costante, di giorno e di notte, di un pastore tedesco appartenente al loro vicino, dovuto fondamentalmente allo stato di abbandono e di incuria del cane, costretto a vivere in una piccola terrazza in condizioni incompatibili con la sua natura e lasciato spesso senza acqua e cibo.

Coinvolgimento di medici veterinari - Le ipotesi di reato emersero attraverso anche l'escussione dei vicini e supporti video dagli stessi forniti. Un teste ha riferito di aver steso una relazione, acquisita agli atti, circa il contenuto delle riprese video e di aver personalmente effettuato alcuni accessi presso le abitazioni dell'imputato e dei vicini, escutendo circa una ventina di persone e di essersi avvalso quale ausiliario di P.G. dell'unico veterinario presente sul territorio esperto in analisi di comportamenti dei cani al quale ha sottoposto in visione il filmato.
Il teste della difesa, veterinario, aveva invece riferito di aver fatto un unico accesso presso l'abitazione del proprietario su richiesta della Polizia Locale e di aver in quel frangente trovato il cane all'aperto nel cortile sottostante l'abitazione dell'imputato, senza apparenti segni di maltrattamenti e in buone condizioni generali. Il teste ha ammesso peraltro di non esser specialista nella valutazione comportamentale dei cani e, nel riferire di non aver notato ferite o zoppie nel cane, ha - ammesso di non aver condotto una ricerca per verificare se vi fossero tagli cicatrizzati né ha saputo raccordare temporalmente la sua osservazione dell'animale con quello in cui lo stesso si sarebbe ferito.

Le motivazioni - Ricostruita la vicenda ed accertata l'integrazione della fattispecie di disturbo di cui all'articolo 659 del codice penale , il Tribunale trentino si sofferma sulla configurabilità del reato di abbandono di animali, nella specifica previsionedel comma 2 dell'articolo 727 del Cp , che sanziona la condotta di chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Ebbene, il comportamento del proprietario dell'animale consistente nel non prendersi adeguatamente cura del suo cane, tanto da lasciarlo senza cibo per giorni e non accorgersi del suo stato di salute, sono condotte che integrano tale fattispecie in quanto anche comportamenti di abbandono e incuria possono essere in grado, al pari di sevizie e torture, di offendere la sensibilità psico-fisica degli animali. Per i giudici, la nozione di abbandono «postula invero una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza, trascuratezza, disinteresse o inerzia». Nello specifico, poi, stante i richiami più volte effettuati da parte dei vicini è stata ritenuta integrata l'ipotesi dolosa. (fonte)