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BOLOGNA

Tar: sì al circo con animali, divieto contrario a norma nazionale

Tar: sì al circo con animali, divieto contrario a norma nazionale
Il circo può attendare. Per il TAR, il divieto del Comune di Bologna viola la legge nazionale sui circhi e lo spettacolo viaggiante.
Con una ordinanza depositata il 17 gennaio, il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato, previa sospensiva dell'efficacia, il provvedimento del Comune di Bologna nella parte in cui vieta, nel territorio comunale, l'attendamento di circhi. Il ricorso è stato presentato dalla Global Circus, coadiuvata dall'Ente Nazionale Circhi.

In particolare, il Tribunale ha disposto la sospensione della nota P.G. 296425 del 19.11.2013 del Comune di Bologna, nella parte in cui vieta l'uso e l'attendamento all'interno della struttura circense, di una serie di animali elencati nell'articolo 16 del Regolamento comunale di tutela della fauna urbana (Art. 16 - Divieti 1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni. 2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico
sanitaria delle strutture utilizzate).

I giudici hanno anche sospeso l'efficacia delle conseguenze per il mancato rispetto della norma medesima, vale a dire il diniego tout court della concessione di suolo pubblico per l'istallazione delle strutture inerenti all'attività. L'Ordinanza conclude con il riferimento alle norme nazionali e a precedenti della giurisprudenza: il ricorso -"alla stregua della dedotta violazione della L. n.337/1968  (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) dei precedenti giurisprudenziali anche di questo TAR appare sorretto da sufficienti profili di fumus". Il Comune di Bologna dovrà pagare le spese del procedimento: "euro 2000 oltre ad accessori di legge".  Nel merito l'udienza è fissata per il 10 aprile 2014.