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COSTITUZIONALITA’

Sperimentazione, Governo ricorre contro l’Osservatorio in Abruzzo

Sperimentazione, Governo ricorre contro l’Osservatorio in Abruzzo
L'Avvocatura di Stato denuncia "esorbitanza della potestà legislativa regionale". Rischio "distrazione" di risorse.

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri è stato depositato il 30 ottobre 2012 per questione di legittimita' costituzionale in materia di ricerca scientifica e tecnica.L'Avvocatura dello Stato ritiene che le norme della Regione Abruzzo (L.R. 10 agosto 2012) per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale vadano oltre il perimetro legislativo concesso alle Regioni.

In particolare, ad essere considerata "esorbitante" è la previsione che l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) tratti e pubblichi sul BUR dati e informazioni riguardanti il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori, nonche' le finalita' e le tipologie dell'esperimento. Il ricorso del Governo fa leva sul contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, secondo cui il trattamento di dati e informazioni sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali e' riservato al Ministero della salute.

Ma non solo. Per l'Avvocatura dello Stato non è costituzionalmente legittima nemmeno la previsione regionale che l'Osservatorio (ORSA) coordini e programmi corsi di formazione per il personale operante negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, assieme all'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, che ne sostiene la spesa. Si tratta di una "imputazione unilaterale ad un istituto interregionale di una spesa per attivita' da espletare solo nella Regione Abruzzo, in contrasto con la disposizione statale secondo cui, nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto".

Violati anche i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica nell'omessa quantificazione della spesa e nella mancata indicazione dei relativi mezzi di copertura regionale.

La norma regionale, nella parte in cui prevede che la spesa per la formazione gravi sull'Istituto Zooprofilattico sperimentale, si pone in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 270/1993, secondo il quale gli Istituti Zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che di risorse regionali, di risorse statali finalizzate a scopi specifici «in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere». "Essa pertanto determina il rischio che tali risorse statali siano distratte dalle finalita' cui sono indirizzate". (GU n.2 del 9-1-2013)

pdfN._176_RICORSO_PER_LEGITTIMITA_COSTITUZIONALE_30_ottobre_2012.pdf109.7 KB