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CIRCHI: I SERVIZI VETERINARI DEVONO SEGNALARE I REATI

CIRCHI: I SERVIZI VETERINARI DEVONO SEGNALARE I REATI
Punibili le violazioni commesse da circhi nella detenzione degli animali. Le Leggi speciali non escludono il reato di maltrattamento. La Cassazione ricorda che i Servizi Veterinari sono tenuti per legge a denunciare i reati. La Corte: quadro legislativo "frammentario".

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Tribunale di Pistoia che non riconosceva il reato di maltrattamento animale ("perché il fatto non è previsto dalla legge come reato") nei confronti di un circo. La Corte analizza la normativa di riferimento dell'attività circense, concludendo che – sebbene essa sia riconducibile alle Leggi speciali che escludono l'applicazione del Codice Penale (es. la macellazione) - alcuni ambiti di attività, come il mantenimento degli animali, non sono coperti dalla disciplina speciale e ricadono sotto la Legge 189/2004 e il Codice Penale.

In materia, la Commissione Scientifica istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente ha fornito alcune 'Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", ma secondo la Cassazione, "la funzione meramente consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato dalla specifica materia disciplinata dalla Legge 150/92 evidenziano "un'efficacia particolarmente contenuta".

Inoltre, è sempre la Cassazione a giudicare "fuorviante" il passaggio del "Protocollo operativo" che recita: "...qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace' o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il Protocollo "sembra voler attribuire ai soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato, la mera facoltà di segnalarli, in contrasto con l'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 331 del Codice di Procedura Penale".

Analizzando gli obblighi che la legislazione assegna ai circhi, la Cassazione osserva che l'insieme delle disposizioni di legge risulta, "frammentario" e""sicuramente inidoneo a delineare l'attività circense nel suo complesso".
L'attività circense rientra fra i casi richiamati dall'articolo 19ter disp. att. C.P. (Leggi speciali in materia di animali). Questo articolo stabilisce che il codice penale non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali . La ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali a tutela degli animali a normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano. Ai circhi la legge riconosce una "funzione sociale".
(fonte: Cassazione.net, Sentenza n. 629/2012 della Terza Sezione Penale)