• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30964
COLLEGATO FISCALE

Fattura elettronica: non sanzionabile nei primi sei mesi

Fattura elettronica: non sanzionabile nei primi sei mesi
Ieri sera il Consiglio dei ministri ha approvato il "collegato fiscale" un provvedimento parallelo alla manovra 2019 che interviene sulla fatturazione elettonica.

Due gli interventi, correlati fra loro: il primo sulla non sanzionabilità e il secondo sulla tempistica di "emissione" ed "effettuazione della prestazione da fatturare.
Entrambi si applicheranno dal primo luglio 2019; nel frattempo l’Agenzia delle Entrate aggiornerà le specifiche tecniche della fattura elettronica e dello Sdi, il Sistema di Interscambio.

Non sanzionabilità- Il provvedimento di Palazzo Chigi formalizza la “non sanzionabilità” per i ritardi nella trasmissione delle e-fatture. Si consolida così a livello legislativo una indicazione già prevista dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 13/E del 2 luglio 2018) che però richiedeva di essere precisata.
Con il collegato fiscale, si stabilisce che - nei primi sei mesi del 2019- non si applicano sanzioni se la fattura viene "emessa" (inoltrata al sistema di interscambio) entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa al periodo successivo.

Due date sulla fattura-  E' stata introdotta l'indicazione, in fattura, della data in cui è "effettuata" la cessione di beni o la prestazione di servizi, in cui viene "corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo". Vengono così distinti i due momenti: la data di "emissione" della fattura (la fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua trasmissione allo Sdi) e la data di "effettuazione" del servizio: qualora le due date coincidessero la data di effettuazione del servizio può essere omessa.

Un nuovo termine per l’emissione - Contestualmente il "collegato" prevede un nuovo termine di emissione (e di conseguenza per la trasmissione al SdI): le fatture andranno emesse “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione".
Esempio
Per un’operazione  perfezionatasi il giorno “1”, sarà possibile non solo predisporre fattura il giorno “5” da trasmettere entro le ore 24 del giorno “5” stesso; ma anche predisporre fattura il giorno “5” (datata 5) ma con trasmissione a SdI il giorno “8”, purché sia sempre complessivamente rispettato il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e sia valorizzato il nuovo elemento “data di effettuazione dell’operazione”. Di conseguenza è quest’ultima data, se diversa dalla data fattura, che assume rilevanza quale effettiva data di emissione. Ovviamente nel caso di esempio, la data di effettuazione dell’operazione andrà obbligatoriamente indicata in fattura quale giorno “1”.(esempio formulato da agendadigitale.eu)

Acquisti e detrazioni- Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute  e ristabilito il momento dal quale scatta il diritto alla detrazione fiscale, che può essere esercitato sui documenti ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione del servizio/cessione di bene.