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FINO A NUOVO DECRETO

Redditometro congelato: stop agli accertamenti su spese e risparmi

Redditometro congelato: stop agli accertamenti su spese e risparmi
Redditometro congelato: prima di un nuovo decreto attuativo non potrà essere usato per accertare la capacità contributiva.

Il Decreto Dignità modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Abrogando il decreto del Ministro delle finanze del 16 settembre 2015, il provvedimento firmato dal Vicepremier Luigi Di Maio non consente più al Fisco di ricorrere a questo tipo di controllo per accertare la capacità contributiva dei cittadini.
Il congelamento del redditometro si applica a partire dall’anno d’imposta 2016.

Il redditometro verrà sostituito da un nuovo decreto sugli indici di capacità contributiva, che potrà essere adottato dal Mef sentite "sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti".

La determinazione sintetica potrà essere  fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza".

Disposizioni in materia di redditometro (Art. 10)
- 1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: « sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.

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