LEGGE DI STABILITA

La fine dei 'minimi', come cambia il regime agevolato

Fisco
La fine dei 'minimi', come cambia il regime agevolato
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato definitivamente il regime dei minimi, lasciando in vita il regime forfetario quale unica forma agevolata.
Dal 1° gennaio 2016 chi vuole aprire una partita IVA con un regime agevolato ha solo l’opzione del regime forfetario, a differenza del 2015 in cui si poteva scegliere fra il regime dei minimi e il regime forfetario.
La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità di aprire una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi di cui al DL 98/2011.
L’alternativa per i titolari di partita IVA 2016 sarà dunque tra:
-regime ordinario, quindi tassazione sui redditi, Irap, IVA e studi di settore;
-regime agevolato, quindi imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il coefficiente di redditività ed il fatturato prodotto, esenzione dalla tassazione Irpef, IRAP, IVA più le semplificazioni contabili e formali.

Condizioni e i requisiti previsti per l’accesso alla partita IVA con il nuovo regime forfetario 2016
: a) non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento; b) non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi; c) non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali. Sono esclusi, invece, dall’accesso alla partita IVA con il regime forfetario 2016 i contribuenti non residenti e quelli che già adottano regimi speciali IVA o regime forfetari per la determinazione del reddito.

Tassazione- La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016: aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni; dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%. L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.
Codici ATECO- Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta). I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO. Codice ATECO per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;

Tre situazioni- 1) Dal 1° gennaio 2016 i contribuenti che vogliono aprire una partita IVA agevolata avranno solo l’opportunità del regime forfetario. 2) Invece, i contribuenti che avevano aperto una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi nel 2015 - sfruttando quanto previsto dal «Decreto Milleproroghe» 2015- potrà proseguire fino a scadenza naturale ovvero 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età. Su questo punto si attendono comunque i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. 3) La terza situazione riguarda i contribuenti in regime dei minimi dal 2014 o dagli anni precedenti. Per questi ultimi, il regime agevolato con imposta sostitutiva al 5% e determinazione analitica del reddito potrà essere sfruttato fino alla naturale scadenza.

In sintesi:
• viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
• viene disposto che sono esclusi dal regimei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
• viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
• si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensiindicati nell’allegato 4, annesso alla legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge; in sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre – per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività – la soglia è aumentata di 15.000 euro;
• viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.