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PRELIEVI BANCARI

Reddito professionale: la Consulta frena il Fisco

Reddito professionale: la Consulta frena il Fisco
Illegittimo presumere che dietro i prelievi dei professionisti vi siano movimenti occulti. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impone ai professionisti di giustificare le operazioni bancarie come attività professionale. Il conto del professionista non è paragonabile a quello di un'impresa.

La Corte Costituzionale è intervenuta nell'ambito del procedimento che vedeva contrapposti l'Agenzia delle Entrate e uno Studio Legale: la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio aveva infatti chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalità del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, laddove prevede "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".  Ebbene la norma è incostituzionale nella parte in cui si riferisce ai "compensi" e  statuisce l'estensione ai liberi professionisti  della presunzione utilizzabile per gli imprenditori.

Secondo la Corte è del tutto arbitrario presumere che un prelevamento non giustificato dal lavoratore autonomo debba essere considerato reddito non dichiarato. "La presunzione- secondo i giudici-  è lesiva del principio di ragionevolezza, nonchè della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di reddito". Insomma, nei confronti degli imprenditori può valere la presunzione che i prelievi senza causale né beneficiario siano serviti per l'acquisto di fattori produttivi e quindi per la realizzazione di nuovo reddito, lo stesso non può dirsi delle attività libero-professionali, dove l'elemento organizzativo è minoritario rispetto a quello personalistico del lavoro.

La norma illegittima - "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni".

La sentenza