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DISCIPLINA IVA

Quando e come è possibile differire l'emissione della fattura

Quando e come è possibile differire l'emissione della fattura
I professionisti possono emettere una sola fattura all'incasso della prestazione svolta. Nel frattempo, può bastare la fattura pro-forma.

La possibilità di ritardare l'emissione della fattura è stata introdotta nel 1972, ma è con una circolare di quest'anno che l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni epressamente valevoli anche per i professionisti.

La circolare 18/E interviene infatti a commento di una norma di legge varata nel frattempo, la Legge di Stabilità del 2013, che ha modificato il Dpr del 1972 concedendo la possibilità di emettere una sola fattura entro il 15 del mese successivo rispetto a quello dell'effettuazione dell'operazione, con il dettaglio delle diverse operazioni effettuate nel mese solare precedente nei confronti di uno stesso soggetto. Di fatto - è l'analisi del Sole 24 Ore- la legge di stabilità del 2013 ha esteso alle prestazioni di servizi, quali sono le prestazioni rese dai professionisti, il regime che era applicabile alle cessioni di beni. Purchè si tratti di prestazioni di servizi "individuabili attraverso idonea documentazione".

Quale sia l'idonea documentazione che permette il differimento della fatturazione è appunto materia della circolare 18/E che fa chiarezza su una circostanza mai del tutto chiarita fino in fondo dal Fisco. E' "idonea documentazione" ad esempio l'attestazione di avvenuto incasso  (es. estratto conto bancario, assegno, bonifico), la stipula di un contratto, una relazione professionale, una fattura pro-forma. L'essenziale è che la documentazione sia tale da far desumere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. La fattura pro-forma quindi dovrà indicare le prestazioni eseguite dal professionista e la data di effettuazione.

 

Riferimenti normativi:

Art. 21, comma 4, Dpr 633/72

Legge 228/ 2012 (Legge di Stabilità 2013)

Circolare 18/E Agenzia delle Entrate