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REDDITO

Compilazione degli studi di settore: i contribuenti ex "minimi"

Compilazione degli studi di settore: i contribuenti ex "minimi"
Attenzione durante la redazione del modello per evitare imprecisioni nella stima dei ricavi e dei compensi.
Fiscoggi, il notiziario dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota di dettaglio per i cosiddetti contribuenti "ex minimi".

Il regime di vantaggio dei minimi - previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 244/2007, assorbito - a partire dal periodo d'imposta 2012 dall'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 - presenta come regola fondamentale per la determinazione del reddito il principio di cassa "puro" che, in deroga alle disposizioni previste dal Tuir, prevede l'imputazione della totalità delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta sulla base del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Intervenuta la fuoriuscita da tale regime di vantaggio, il contribuente che eserciti, come attività prevalente, un'attività economica per la quale è prevista l'applicazione degli studi di settore deve fare attenzione a compilare il relativo modello, al fine di evitare delle imprecisioni nella stima dei ricavi e dei compensi.

Il regime dei "minimi" prevede infatti che, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che hanno già concorso a formare il reddito durante il periodo in cui si era "minimi", non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi sottoposti al regime ordinario, ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa, quei componenti che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime dei "minimi", non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo stesso, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti.

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