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Animali biologici, sulla GUCE il regolamento: tre anni per 'correggere il tiro'

Animali biologici, sulla GUCE il regolamento: tre anni per 'correggere il tiro'
Dopo quattro anni di iter legislativo e negoziale, il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica approda alla Gazzetta Ufficiale Europea.

Il testo è frutto dell'intesa finale raggiunta il 28 maggio scorso. Adesso- ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, "abbiamo tre anni per lavorare alle modifiche necessarie a rendere, ad esempio, ancora più stringenti le regole sulla qualità oppure per lavorare e correggere il tiro su temi come le deroghe o la conversione".

L'Italia  "è leader europeo per l'agricoltura biologica, sia in termini di mercato sia in termini di superfici"- ha aggiunto il Ministro, riconoscendo al regolamento "anche degli aspetti fortemente innovativi". È stato, ad esempio, modificato il regime di importazione da Paesi terzi- spiega Centinaio-  rendendo più trasparente il sistema di importazione del biologico extra UE; è stata introdotta la certificazione di gruppo che favorisce le piccole aziende e per la prima volta è stato affrontato il tema della soglia dei residui nei prodotti biologici".

"I prossimi mesi - ha concluso il Ministro - saranno dunque particolarmente intensi per il lavoro che ci attende a Bruxelles e vigileremo con attenzione sui numerosi atti delegati ed esecutivi che la Commissione è chiamata ad emanare per completare il quadro normativo europeo del biologico".

Animali biologici, trattamenti veterinari e benessere animale- Fatta salva la normativa pertinente, il regolamento 2018/848, trova applicazioni anche nell’ambito della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere degli animali. Nel Regolamento si affaccia il concetto di "animali biologici" . La gestione della salute degli animali dovrà mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie; l’utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l’utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. In tali casi, per garantire l’integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell’Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore.

Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell’Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all’aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.

Dal momento che la produzione biologica è la più sviluppata per i bovini, gli ovini, i caprini, gli equini, i cervidi e i suini, nonché per il pollame, i conigli e le api, a tali specie si dovrebbero applicare norme dettagliate di produzione aggiuntive. Per quelle specie è necessario che la Commissione stabilisca determinati requisiti importanti per la produzione di tali animali, come quelli relativi alla densità di allevamento, alle superfici minime e alle relative caratteristiche, nonché requisiti tecnici della stabulazione. Per altre specie tali requisiti dovrebbero essere stabiliti dal momento in cui anche a esse si applichino norme dettagliate di produzione aggiuntive.

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio