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IVA veterinaria, la risposta della Commissione UE

IVA veterinaria, la risposta della Commissione UE
E' pubblicata la risposta della Commissione Europea all'interrogazione del deputato Angelo Ciocca. Facendosi interprete di un dubbio sulle competenze fiscali sollevato da ANMVI, l'eurodeputato pavese chiedeva se fosse preclusa agli Stati Membri la possibilità di abbassare le aliquote IVA sulle prestazioni veterinarie.

Le prestazioni veterinarie non sono fra quelle espressamente esentate dalla normativa europea sull'IVA e non figurano fra le categorie che possono beneficiare dell'aliquota ridotta. La risposta della Commissione Europea all'interrogazione dell'europarlamentare Angelo Ciocca non è che una asettica lettura della Direttiva IVA, tal quale a se stessa dal 2006.

Il quesito era stato sollevato, dopo che la Commissione Politiche Europee del Senato aveva dichiarato incompatibili con l'ordinamento comunitario alcuni emendamenti per ridurre il carico fiscale sulle cure veterinarie agli animali da compagnia sia attraverso proposte di esenzione che di riduzione dell'imposta sulle cure veterinarie.
Facendosi interprete delle istanze dell'ANMVI e del 50% delle famiglie italiane che convivono con un animale da compagnia, l'On Ciocca interrogava, a settembre, la Commissione per conoscere i margini di intervento di uno Stato Membro e in particolare per sapere se una riduzione dell'attuale aliquota ordinaria (22%) potesse essere autonomamente deteriminata dallo Stato italiano.

Esenzione- La risposta della Commissione Europea, arrivata il 18 ottobre scorso e ora pubblicata, si rifà ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea, in base alla quale, ai fini IVA, le prestazioni veterinarie non rientrano fra i "servizi medici" e le "cure mediche" esentabili.
Al riguardo la Corte di Giustizia osserva tuttavia che la nozione di "cure mediche" "non deve essere interpretata in maniera particolarmente restrittiva", in quanto l’esenzione "è destinata a garantire che il beneficio di tali cure non divenga inaccessibile a causa dell’aumento dei costi". Un rilielvo che l'algida risposta di Bruxelles non considera.

Riduzione- Quanto alla riduzione delle aliquote, avendo come benchmark europeo di riferimento l'aliquota del 15% per l'IVA ordinaria ("normale"), la Commissione spiega che gli Stati Membri possono ben derogare da questa soglia, individuando cioè aliquote al di sotto del 15%, ma che le prestazioni veterinarie non rientrano fra le categorie di servizi che possono passare allo scaglione "agevolato" (ridotto).

I prodotti farmaceutici- Resta fermo che i prodotti farmaceutici utilizzati per i trattamenti veterinari rientrano fra le categorie che possono beneficiare, in deroga all'Imposta ordinaria, di una aliquota ridotta.

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La risposta di Pierre Moscovici a nome della Commissione
"Sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione, compresa la direttiva 2006/112 adottata dal Consiglio, che delibera all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo.
In applicazione della direttiva 2006/112, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è di applicazione generale. Ricadono al di fuori del suo ambito d’applicazione solo le operazioni che ne sono espressamente esentate, il che non è il caso delle prestazioni di cure veterinarie (sentenza Commissione/Italia, 122/87, EU:C:1988:256).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 96 e successivi della direttiva 2006/112, l’aliquota IVA normale applicabile alle prestazioni di servizi non può essere inferiore al 15%. In deroga a questo principio, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote IVA ridotte.

Le aliquote IVA ridotte devono essere fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5% e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112. Occorre constatare che il detto allegato menziona, al suo punto 3, i prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari. Tuttavia, le prestazioni di cure veterinarie non vi figurano". (link)