PAGAMENTI ELETTRONICI

Regolamento UE: tetto unico alle commissioni interbancarie

Europa
Regolamento UE: tetto unico alle commissioni interbancarie
Sono in vigore le norme europee che, per la prima volta nell'Unione, introducono un tetto unico alle commissioni interbancarie.
Bruxelles è del parere che tutti-  consumatori, esercenti e  imprese - possano godere appieno dei benefici del mercato interno solo se i pagamenti elettronici diventeranno sicuri, efficienti e competitivi. Ciò che preme al legislatore europeo è sempre l'uniformità dei comportamenti economici degli Stati Membri, non esclusi i livelli delle commissioni interbancarie, evitando disparità nei pagamenti elettronici e mobile con carte di debito e di credito. Ne risulterebbe ostacolata anche la libertà di prestazione di servizi all'interno dell'Unione.

E' questo l'assunto di fondo del Regolamento 751/2015,  il primo strumento legislativo in materia che sta gradualmente entrando in vigore negli Stati Membri. Dal 9 dicembre sono applicabili anche all'Italia gli articoli 3 e 4 del Regolamento che puntano a calmierare le commissioni interbancarie, considerate uno dei principali ostacoli alla diffusione dei pagamenti elettronici. Le commissioni interbancarie sono considerate  "elevate e divergenti" negli Stati Membri, considerato che rappresentano la componente principale del costo di ogni operazione di pagamento.

I "tetti unici"- L'Europa incoraggia quindi la fissazione di commissioni "ad un livello economicamente efficiente". In particolare: "Tutte le operazioni di pagamento basate su carte di debito e di credito andranno soggette a un massimale per le commissioni interbancarie". In particolare, il tetto sulle carte di debito è dello 0,2% per operazione, mentre quello sulle carte di credito è dello 0,3%.

Questi i tetti fissati dal Regolamento:
-carta di debito- I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione (articolo 3 del Regolamento).
-carta di credito- I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. (articolo 4 del Regolamento)
Il regolamento non impedisce agli Stati membri - per le operazioni nazionali- di mantenere o introdurre massimali inferiori.

La trasparenza - In vigore da ieri anche l'obbligo (articolo 12) di evidenziare il costo (commissioni) dell'operazione di pagamento basata su carta.
Sono invece rinviate a giugno del 2016 le disposizioni che mettono in competizione fra loro i marchi delle carte, consentendo loro di differenziare i costi delle transazioni ai fini della competitività e d'altra parte ammettendo la libera scelta di accettare o rifiutare le carte di debito o di credito a determinate condizioni. Il Regolamento non si applica ai prelievi di contante tramite sportelli bancomat.
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REGOLAMENTO (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta