LEGGE EUROPEA

Disposizioni sul sistema di identificazione dei bovini

Europa
 Disposizioni sul sistema di identificazione dei bovini
L'Italia attua la direttiva 2014/64/UE concernente le banche-dati informatizzate delle reti di sorveglianza degli Stati membri.
L'adempimento comunitario è entrato in vigore il 18 agosto scorso ed è previsto dalla Legge Europea 2014, all'articolo 19 del Capo VII - Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare.

Le norme europee prevedono, in via generale, che i due mezzi di identificazione ufficiali assegnati ad un animale (marca auricolare e identificazione elettronica) rechino lo stesso codice di identificazione, ma tengono conto che durante la fase iniziale di adeguamento  il codice di identificazione originario di un animale possa non essere convertibile in un formato elettronico. La normativa comunitaria consente comunque l’applicazione di un identificatore elettronico, purché sia garantita la piena tracciabilità e sia possibile la loro identificazione individuale, compresa l’identificazione dell’azienda in cui sono nati. Tali identificativi elettronici vanno inclusi nelle basi di dati informatizzate.

L'attuazione della direttiva 2014/64 comporta la modifica del decreto legislativo 196/1999, in particolare il  comma 2 dell'articolo 12 che viene sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 760/2000
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».
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LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (GU n.178 del 3-8-2015)