REG. 1375/2015

Trichine nelle carni: codificate le norme sui controlli ufficiali

Europa
Trichine nelle carni: codificate le norme sui controlli ufficiali
Dal 10 agosto, con un Regolamento di esecuzione la Commissione Europea codifica le norme applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.
A più riprese, il regolamento (CE) n. 2075/2005 è stato modificato in modo sostanziale, pertanto- a fini di razionalità e chiarezza - la Commissione ha emanato il Regolamento 1375/2015 che, dal 10 agosto codifica le norme e definisce requisiti più specifici per quanto riguarda le Trichine.
La necessità di adottare misure di prevenzione delle patologie causate dal consumo di carni contaminate da Trichine discende dalla possibilità che le carni di suini domestici, cinghiali, equidi e altre specie animali possono essere infestate da nematodi del genere Trichinella. Vengono pertanto definite le norme per il campionamento delle carcasse e per la determinazione della qualifica di aziende e comparti e le condizioni di importazione di carni nell'Unione. Inoltre, per la rilevazione della presenza di Trichine nei campioni prelevati dalle carcasse, vengono previsti metodi di riferimento e metodi equivalenti.
Secondo l'EFSA, il consumo di carni suine contaminate da Trichine comporta un livello di rischio medio per la sanità pubblica; relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l'unico modo per assicurare un controllo efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in aziende e macelli.
L'EFSA riconosce la presenza sporadica di Trichine nell'Unione, soprattutto nei suini allevati allo stato brado e in quelli da cortile. I dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichine nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.
Il regolamento, in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l'individuazione delle Trichine. Tuttavia, consente, a precise condizioni, di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l'autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto.
Per facilitare la gestione dei locali di sezionamento, la disposizione che consente il sezionamento di carcasse di suini domestici, in attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine viene applicata anche agli equidi.
Per selvaggina o carni di selvaggina forniti direttamente al consumatore finale o a dettaglianti, spetta agli Stati membri adottare misure nazionali per limitare il rischio che carni di cinghiale contaminate da Trichine raggiungano il consumatore finale.