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ESENZIONE E DICHIARAZIONE

IVA, veterinario rumeno non la spunta alla Corte UE

IVA, veterinario rumeno non la spunta alla Corte UE
Per la cessazione dell’esenzione dall’IVA il Codice Tributario rumeno ha fatto riferimento al contenzioso fra Italia e Corte UE.
In Romania le prestazioni veterinarie non sono più IVA esenti dal 1 gennaio 2007, anno d’ingresso del Paese nell’Unione Europea. Nei 4 anni precedenti, invece, il diritto rumeno aveva incluso le cure veterinarie tra quelle da esentare in quanto servizi di “interesse generale”. Il regime di esenzione è poi cessato, per legge, per consentire alla Romania di allinearsi all’ordinamento comunitario, in particolare alla Direttiva IVA (2006/112). Per la cessazione dell’esenzione, il Codice Tributario rumeno aveva fatto riferimento al contenzioso fra Italia e Corte UE risalente al 1988, quando il Governo italiano tentò, inutilmente, di salvaguardare l’esenzione da IVA per le prestazioni veterinarie.

Tuttavia la Romania, anche dopo l’ingresso nella UE, si è avvalsa del regime speciale di esenzione previsto dalla Direttiva IVA, che permette agli Stati che sono entrati nell’Unione Europea dopo il 1978 (non è il caso dell’Italia che nella UE dagli anni Cinquanta ) di applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi. Tale franchigia per la Romania è stata fissata in 35mila euro all’anno.

Dopo il 2007 uno studio veterinario rumeno ha continuato a non ritenersi soggetto passivo e a non versare l’IVA anche dopo il 2007, comportandosi come se le prestazioni veterinarie fossero ancora esenti, adducendo a suo favore l’incertezza con cui il Governo rumeno aveva modificato il regime fiscale. Sottoposto ad accertamento fiscale per il periodo 2007-2010, allo studio veterinario veniva chiesto di versare l’IVA sulle prestazioni veterinarie di quel periodo, maggiorata degli interessi. L’accertamento scattava in virtù del fatto che al suo fatturato- superiore ai 35 mila euro all’anno- non corrispondevano dichiarazioni IVA.
A suo favore, lo studio veterinario sosteneva che negli anni oggetto di accertamento il regime IVA sulle prestazioni veterinarie non era affatto pacifico. A suo dire, il Governo rumeno aveva di fatto applicato l’Imposta solo dal 1 gennaio 2010, in virtù dell’emanazione di un decreto che risolveva in via definitiva- come mai acclarato prima – l’incertezza sulla effettiva decadenza dell’ esenzione.

Lo studio veterinario portava così il contenzioso fino alla Corte UE sollevando i seguenti quesiti:
1) In base alla Direttiva IVA non spettava al Governo rumeno il compito di considerarlo come soggetto passivo ai fini del versamento dell’ IVA?
2) E, sempre in addebito al Governo rumeno, questo non avrebbe dovuto essere più chiaro, a beneficio della certezza del diritto, nello stabilire la decadenza dell’esenzione IVA in armonia con le norme dell’Unione? Del contenzioso fra Italia e Commissione UE non era stata fornita una traduzione in lingua rumena.

Sul primo punto, il 9 luglio la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che – fermo restando l’obbligo di garantire una riscossione efficace- l’ordinamento comunitario lascia agli Stati Membri un certo margine di discrezionalità nell’adozione di provvedimenti diretti a garantire l’identificazione dei soggetti passivi. Infatti, l’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’IVA.

Quanto al secondo punto, la legge rumena in vigore dal 2007 vale più del decreto chiarificatore e tuttavia rimanda al giudice nazionale il compito di verificare che il comportamento dell’amministrazione rumena non sia stato tale da creare, “in capo a un operatore economico prudente e accorto”, una “infondata speranza”, vale a dire “un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo”. Ma a questo riguardo la Corte mette le mani avanti e afferma che “i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico veterinari siano soggetti a IVA” e inoltre che sarebbe già sufficiente la circostanza secondo cui “il legislatore rumeno avrebbe soppresso il riferimento alle cure veterinarie dall’elenco delle operazioni esenti da IVA a partire dalla data di adesione della Romania all’Unione, il 1° gennaio 2007, menzionando a tal riguardo la necessità di assicurare la conformità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione”. E inoltre, “a prescindere dall’assenza di pubblicazione in lingua rumena della sentenza Commissione/Italia (122/87, EU:C:1988:256), che menziona l’applicazione di tale imposta alle prestazioni di cure veterinarie” per la Corte UE “una normativa come quella sopra descritta appare sufficientemente chiara”.