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REGOLAMENTO UE

Procedura di rilascio della tessera professionale europea

Procedura di rilascio della tessera professionale europea
La Commissione europea ha adottato il regolamento sul rilascio della tessera professionale europea (European Professional Card, EPC).
Si tratta del Regolamento di Esecuzione 2015/983 che in prima fase riguarderà cinque professioni 'apripista': infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Si tratta di professioni che- oltre ad avere manifestato interesse alla EPC -  presentano le condizioni previste dalla Direttiva-qualifiche, ovvero una mobilità effettiva e potenziale su scala europea. Per altre professioni regolamentate, come medici e ingegneri, la Commissione si riserva una valutazione più approfondita delle condizioni di mobilità professionale nel territorio dell'Unione.

A cosa serve la tessera EPC- Condizione di base per avere la tessera di riconoscimento professionale valevole in tutta la UE è che la mobilità professionale all'interno della UE. Con la tessera EPC si può esercitare in forma temporanea o stabilirsi in un  altro Stato Membro.  Spetta agli Stati membri il compito di individuare le autorità competenti a cui affidare l'incarico di gestire le  domande di rilascio di tessera professionale europea. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri dovranno registrare nel sistema di informazione del mercato interno almeno un'autorità competente per ciascuna delle professioni 'apripista' e almeno un'autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea nel loro territorio. La conoscenza della lingua non rientra tra i documenti richiesti per il rilascio della tessera professionale europea.

Allerta sulle sanzioni disciplinari o penali a carico dei professionisti- Il regolamento di esecuzione 2015/983 disciplina anche il meccanismo di allerta, ai sensi della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che- dopo la modifica apportata dalla Direttiva 2013/55 - comporta la possibilità di scambio di informazioni fra gli Stati membri concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio professionale. La comunicazione delle allerte rispetta le norme sulla protezione dei dati personali vigenti in Europa.
Gli Stati membri sono in questo modo informati della circostanza che un professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o divieto- anche solo a titolo temporaneo- dell'esercizio professionale.

Come aveva anticipato Konstantinos Tomaras, vicecapo dell’Unità libera circolazione dei professionisti della Dg Grow della Commissione europea, in occasione dell’assemblea generale del Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis), organizzata a Venezia da Confprofessioni lo scorso 5 giugno, il regolamento si applica a partire dal 18 gennaio 2016. Per la Commissione, la creazione di un sistema di questo tipo, con un maggior coinvolgimento dello Stato di origine, è la scelta migliore per facilitare e accelerare le procedure di riconoscimento. L’EPC è una procedura volontaria, ma offre significativi benefici per i professionisti che ne siano in possesso. Per esempio, avranno dei tempi certi, dato il riconoscimento tacito in caso di mancato riscontro entro i termini.