DIRETTIVA 2010/63

Rettifiche alla Direttiva sulla protezione degli animali ad usi scientifici

Europa
Rettifiche alla Direttiva sulla protezione degli animali ad usi scientifici
Dalla "cura" al "trattamento". Da ciò che è "scientificamente provato" agli "elementi scientifici che dimostrano". Rettifiche sulla GUCE.
La Commissione Europea ha pubblicato oggi un atto di rettifica alla Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali ad usi scientifici. Sette gli articoli interessati dalle modifiche: Finalità delle procedure (Articolo 5); Primati non umani (Articolo 8); Clausole di salvaguardia (Articolo 55); Metodi di soppressione (Articolo 6); Specie minacciate di estinzione (Articolo 7); Animali prelevati allo stato selvatico (Articolo 9) Animali randagi e selvatici delle specie domestiche (Articolo 11).

Finalità di 'trattamento' non di 'cura'- Le procedure possono essere eseguite solo in determinati casi, fra i quali rientra la cura delle malattie che, per effetto della rettifica, diventa "il trattamento delle malattie". Per "procedura" la Direttiva 2010/63 intende qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie. Ciò include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata in queste condizioni, ma esclude la soppressione di animali con il solo intento di impiegarne gli organi o i tessuti.

Ricorso a primati non umani – In alcune circostanze disciplinate dalla Direttiva 2010/63 gli esemplari di primati non umani possono essere eccezionalmente impiegati, se la procedura è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o 'trattare' ( in luogo di "curare") affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali. Per la Direttiva 2010/63 lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici (clausola di salvaguardia) per ritenere che l'uso di primati non umani a questi scopi, sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è condotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o "trattare" (in luogo di "curare" affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.

Dimostrazione scientifica- I metodi di soppressione consentiti sono elencati e descritti nell'Allegato IV della Direttiva. Le eccezioni sono ammesse quando con i metodi consentiti è impossibile raggiungere lo scopo della procedura; l'impossibilità deve essere dimostrata: se prima l'eccezione era ammessa per impossibilità "scientificamente provata", con la rettifica devono sussistere "elementi scientifici che dimostrino l'impossibilità". Stessa rettifica per l'uso di specie minacciate di estinzione: le deroghe sono ammesse solo se "esistono elementi scientifici che dimostrano" che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle vietate; stessa rettifica per il ricorso in deroga a primati non umani nelle procedure per le quali "esistono elementi scientifici che dimostrino che utilizzando specie diverse dai primati non umani è impossibile raggiungere lo scopo della procedura.
La Direttiva 2010/63 vieta l'uso di animali prelevati allo stato selvatico, salva la possibilità per le autorità competenti di concedere deroghe "sulla base di elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure. Stesso vincolo dimostrativo per animali randagi e selvatici delle specie domestiche: le autorità competenti possono concedere deroghe soltanto se esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.