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REGOLAMENTO UE

BSE, dalla valutazione del rilascio alla valutazione d'ingresso

BSE, dalla valutazione del rilascio alla valutazione d'ingresso
La valutazione dell'ingresso consisterà nello stimare la probabilità che l'agente della BSE sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari.
La Commissione Europea si conforma al Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE e ai pareri dell'EFSA. Gli aggiornamenti dei due organismi scientifici  si riflettono nel nuovo Regolamento 1148/2014 che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Scrapie classica- A gennaio del 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi di trasmissione della scrapie classica mediante il trasferimento degli embrioni ottenuti in vivo negli ovini, nel quale ha concluso che il rischio di trasmissione della scrapie classica mediante l'impianto di embrioni ovini ARR omozigoti o eterozigoti potrebbe essere considerato trascurabile, a condizione che siano rispettate le raccomandazioni e le procedure dell'OIE relative al trasferimento di embrioni, ammettendo di esonerare (dal 2015) anche gli scambi all'interno dell'Unione di embrioni ovini eterozigoti ARR da qualsiasi altra prescrizione relativa alla scrapie classica.

Struttura dell'analisi del rischio- Dal  2013 - nel capitolo del Codice OIE dedicato alla BSE -  l'espressione «valutazione del rilascio» (release assessment) è sostituita con «valutazione dell'ingresso» (entry assessment); anche la tabella dei punteggi-obiettivi di ciascun Paese è stata considerevolmente modificata per soddisfare meglio le esigenze dei paesi con una popolazione bovina piccola o molto piccola.

In base al nuovo Regolamento 1148/2014, le analisi del rischio comprendono una valutazione dell'ingresso e una dell'esposizione.
Valutazione dell'ingresso (sfida esterna)- La valutazione dell'ingresso consiste nello stimare la probabilità che l'agente della BSE sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari potenzialmente contaminati da un agente della BSE o sia già presente nel paese o regione.
Si tiene conto dei seguenti fattori di rischio:
a) la presenza o l'assenza dell'agente della BSE nel paese o nella regione e, se l'agente è presente, la sua  prevalenza stimata in base ai risultati delle attività di sorveglianza;
b) la produzione di farine di carne e ossa o di ciccioli dalla  popolazione indigena di ruminanti;
c) le farine di carne e ossa e i ciccioli importati;
d) i bovini, ovini e caprini importati;
e) i mangimi per animali e gli ingredienti per mangimi importati;
f) i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati al consumo umano che potrebbero aver contenuto tessuti elencati al punto 1 dell'allegato V ed essere stati somministrati ai bovini;
g) i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati all'utilizzo nei bovini vivi.

Nell'effettuare la valutazione dell'ingresso occorre tener conto dei sistemi speciali di eradicazione, della sorveglianza e di altre indagini epidemiologiche (soprattutto della sorveglianza della BSE effettuata sulla
popolazione bovina) pertinenti per quanto riguarda i fattori di rischio sopra elencati.

Test rapidi- Altra novità del Regolamento 1148/2014, è da un lato l'inclusione nell'elenco dei dei test diagnostici rapidi approvati per la sorveglianza delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini del kit per il test dell'antigene della BSE/della scrapie IDEXX HerdChek, dall'altra la fuoriuscita del test rapid del gruppo Enfer che cessato la fabbricazione della versione 3 del kit diagnostico Enfer TSE.