CANI E GATTI

Ampliato il raggio d'azione dei mangimi 'con particolari fini nutrizionali'

Europa
Ampliato il raggio d'azione dei mangimi 'con particolari fini nutrizionali'
"Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego".

Con un nuovo Regolamento applicabile a tutti gli Stati Membri, la Commissione Europea modifica le norme che disciplinano i mangimi 'con particolari fini nutrizionali': stabilizzazione della digestione fisiologica, ripresa nutrizionale, convalescenza, supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica, ecc. sono alcune delle condizioni per le quali animali da reddito e da compagnia richiedono un trattamento nutrizionale ad hoc.

Il nuovo Regolamento 1123/2014 risponde favorevolmente ad una serie di richieste presentate alla Commissione Europea per ampliare il campo d'azione dei mangimi con 'particolari fini nutrizionali', sia sotto il profilo delle finalità che delle specie ammesse al trattamento nutrizionale. Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali  ha infatti riconosciuto l'adeguatezza fra i mangimi e rispettivi fini nutrizionali particolari ed escluso che sussistano effetti negativi sulla salute animale, su quella umana, sull'ambiente o sul benessere degli animali.

Vengono pertanto aggiunti  all'elenco (allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE) i particolari fini nutrizionali:«stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica» per vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri; «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per cani adulti;

Modificate inoltre le condizioni associate ai particolari fini nutrizionali «supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica» e «supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica» per quanto riguarda «cani e gatti» nonché il particolare fine nutrizionale «riduzione del rame nel fegato». Per quanto riguarda i mangimi del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale"gli additivi per mangimi attualmente registrati nel gruppo «micro-organismi» vengono incorporati in tali alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale/micro- organismo è autorizzato)

Per garantire il rispetto dei tenori massimi definiti quali «caratteristiche nutrizionali essenziali» in determinate sostanze nutritive, cosicché queste risultino rispondere ad alcuni particolari fini nutrizionali, vengono formulati i requisiti necessari per mettere in commercio i rispettivi mangimi dietetici in qualità di mangimi completi. Tale disposizione garantisce un impiego sicuro del mangime in questione. Data l'assenza di motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche per i mangimi attualmente commercializzati legalmente, essi possono rimanere in commercio ed essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

"Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego".

REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Riferimenti legislativi

Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Regolamento (UE) n. 5/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale