PESTE SUINA AFRICANA

Sardegna, Decisione di Esecuzione della Commissione

Europa
Sardegna, Decisione di Esecuzione della Commissione
Si applicherà fino al 31 dicembre 2018, a tutto il territorio della Sardegna, la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre scorso.

La decisione di esecuzione del 9 ottobre scorso del 9 ottobre 2014 (recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione)  stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana per tutto il territorio della Sardegna (parte IV dell'allegato) e altri territori elencati. La peste suina africana è presente in Sardegna, dal 1978 e dal 2014 si è diffusa nei paesi dell'Europa orientale, fra i quali Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, attraverso paesi terzi confinanti in cui tale malattia è molto diffusa. La decisione si applica almeno fino al 31 dicembre 2018 al territorio della Sardegna e agli altri territori elencati.

La Commissione ha ritenuto opportuno che gli Stati membri e le zone interessate figurino in un allegato con una differenziazione in base al livello di rischio. Le diverse parti dell'allegato tengono conto della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana, indicando se il rischio riguarda sia le aziende suinicole, sia la popolazione di suini selvatici (parti III e IV) o solo la popolazione di suini selvatici (parte II) oppure se il rischio è riconducibile ad una eventuale prossimità alla popolazione infetta di suini selvatici (parte I). In particolare è opportuno indicare se la situazione epidemiologica è stata stabilizzata e la malattia è diventata endemica (parte IV) oppure se la situazione è ancora dinamica con un'evoluzione incerta (parte III). Tuttavia potrebbe essere necessario adeguare la classificazione dei territori degli Stati membri, o di parti di essi, come parti I, II, III e IV in base alla popolazione di suini interessata, tenendo conto di ulteriori fattori di rischio dovuti alla situazione epidemiologica locale e alla sua evoluzione, in particolare nelle zone che sono state colpite di recente dalla malattia e in cui è disponibile una minore esperienza epidemiologica nell'ambito di sistemi ecologici diversi. 

In termini di rischio di propagazione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone infette comporta rischi più elevati in termini di esposizione e conseguenze rispetto alla movimentazione di carni, preparati e prodotti a base di carni, come indicato nel parere scientifico del 2010  dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Pertanto la Commissione prevede il divieto di  spedizione di suini vivi e di sperma, ovuli, embrioni, sottoprodotti di origine suina nonché di talune carni, preparati e prodotti a base di carni da determinate zone degli Stati membri elencate nelle parti I, II, III e IV dell'allegato della presente decisione. Tale divieto comprende tutti i suidi di cui alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Per tenere conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotti suini e della situazione epidemiologica negli Stati membri e nelle zone interessati, è opportuno prevedere alcune deroghe per ciascun tipo di prodotto suino proveniente dai territori elencati. La situazione della peste suina africana in Sardegna (Italia) si differenzia da quella in altri Stati membri, viste l'endemicità a lungo termine della malattia in questa parte del territorio italiano e la posizione geografica insulare; è pertanto necessario che la parte IV dell'allegato della presente decisione continui a includere l'intero territorio della Sardegna in Italia.

Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze sopra descritte gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale, deroghe per laspedizione di suini vivi, destinati alla macellazione immediata, dalle zone elencate della parte III a un macello ubicato al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte condizioni rigorose in modo da non compromettere la lotta contro la malattia. 

Allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto ad un divieto di spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine provenienti da talune parti del suo territorio, la Commissione prevede che siano stabilite alcune prescrizioni, in particolare per quanto concerne la certificazione, per la spedizione di tali carni, preparati e prodotti a base di carni da altre zone del territorio di tale Stato membro non soggette a detto divieto e in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione.

Inoltre, allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione e in paesi terzi la Decisione dispone che la spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine da Stati membri nei quali vi sono zone elencate nell'allegato sia soggetta ad alcune condizioni più restrittive. In particolare, tali carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carni suine dovrebbero essere bollati con marchi speciali che non possano essere confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004.

L'Italia dovrà informare la Commissione -e gli altri Stati membri  nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi- dei risultati della sorveglianza della peste suina africana